Il Ministero dell’Istruzione ha posto fine alle ansie dei dottorandi immessi in ruolo l’anno scorso, che non avevano potuto fare l’anno di prova. Che temevano, peraltro, di non poter completare il dottoranto, perché una norma del Testo Unico, l’art. 435, prevede l’obbligo della preventiva conferma in ruolo per usufruire dell’aspettativa.
Alcuni di loro avevano anche dovuto rinunciare a questo diritto. E molti altri che, invece, si erano arrampicati sugli specchi per aggirare il divieto, almeno per un anno, temevano non poter continuare gli studi.
Fortunatamente, però, il Ministero è intervenuto con una pronuncia in favore dei dottorandi.
E dunque, niente più limiti alla concessione del beneficio: "il congedo straordinario per il borsista è un diritto – si legge nella circolare 120/2002 – e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell’Amministrazione (dirigente scolastico)". In più "la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova" e "la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato".
Inoltre, "il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità".
Per le borse post-dottorando, invece, la fruizione del congedo è subordinata all’autorizzazione del dirigente scolastico. L’aspettativa può essere fruita anche da coloro che sono titolari di assegni di ricerca.
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