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Sì alla detrazione della mensa anche se a erogarla non è la scuola

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Da quest’anno, per la prima volta, con i modelli 730 e Unico, sarà possibile portare in detrazione anche le spese per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie (e non solo quelle universitarie, come in passato).

Rispetto a queste spese è riconosciuta una detrazione del 19 per cento per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Quindi, in sostanza, il contribuente potrà recuperare al massimo 76 euro per ogni alunno o studente.

Tra le spese che è possibile portare in detrazione, sono comprese anche le spese sostenute per la mensa.

A tale proposito, la circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili anche quando il servizio mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Riguardo alla documentazione da presentare, la circolare precisa che le spese possono essere documentate in uno dei seguenti modi:

  • ricevuta del bollettino postale o della disposizione di bonifico bancario effettuata riportante la causale a tale titolo, l’indicazione dell’alunno e della scuola frequentata;
  • certificazione riportante nome e cognome dell’alunno e dell’anno di sostenimento della spesa, prodotta dalla scuola o dall’ente che ha ricevuto il pagamento in contanti, con carte di credito o mediante acquisto di buoni mensa per il totale della somma corrisposta nel corso del 2015.

Trattandosi di una novità, la circolare precisa inoltre che per l’anno 2015 la documentazione riportante dati mancanti o parziali potrà essere integrata annotandoli direttamente sul documento di spesa.

Come già chiarito con precedente notizia, ricordiamo infine che la detrazione delle spese per la frequenza non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.