Riportiamo alcuni stralci della discussione tenutasi nella seduta del 3 marzo in Commissione Istruzione del Senato che ci sembrano di particolare interesse per il futuro dei corsi abilitanti e per la valutazione del servizio nelle scuole non statali nelle graduatorie permanenti.
Il relatore BISCARDI invita nuovamente i presentatori a ritirare l’emendamento 2.28 (N.d.R. che intendeva prorogare alla fine del corrente anno scolastico il termine per completare i 360 giorni necessari a partecipare all’abilitazione riservata), ricordando che i tempi di approvazione del provvedimento consentiranno nei fatti di conseguire l’obiettivo sotteso all’emendamento stesso. Una sua eventuale approvazione determinerebbe invece con certezza il rinvio del bando della sessione riservata alla conclusione dell’anno scolastico 1998-1999 e pertanto ad una data successiva al 31 agosto prossimo. Egli raccomanda invece l’approvazione dell’emendamento 2.13 da lui presentato, identico al 2.29, volto a sopprimere una disposizione a suo giudizio aberrante introdotta dalla Camera dei deputati: al di là del giudizio di merito su tale disposizione, e sui suoi effetti in ordine all’accertamento del servizio prestato nelle scuole statali e in quelle non statali, egli ritiene infatti inaccettabile che la valutazione del titolo di servizio possa modificare il risultato delle prove d’esame. Con l’occasione, egli esprime parere contrario anche sul dispositivo n. 1) dell’ordine del giorno n. 45 del senatore Bergonzi, che impegna il Governo a valutare, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti dei precari abilitati nella sessione riservata, solo il servizio prestato nelle scuole statali. Ciò si pone infatti in contrasto con la normativa vigente, secondo cui il servizio prestato nelle scuole non statali non è valutabile ai fini dell’inclusione nelle graduatorie del cosiddetto “doppio canale”, mentre è valutato (in misura pari alla metà rispetto a quello prestato nelle scuole statali) ai fini della determinazione del punteggio per coloro che, avendo il requisito del servizio prestato nelle scuole statali, sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.
Egli si esprime quindi in senso contrario sull’emendamento 2.3, rilevando che il risultato della sessione riservata è individuale e non si prevede pertanto la compilazione di una graduatoria. Analogamente contrario è il parere sugli emendamenti 2.9 e 2.10. Quanto invece all’emendamento 2.4, egli, nel ricordare di essere sempre stato contrario al corso propedeutico alla sessione riservata d’esami, conviene che se ne possa ridurre la durata, eventualmente ad 80 ore.
Dopo aver raccomandato l’approvazione dell’emendamento 2.14, da lui presentato in ossequio al parere della Commissione bilancio, esprime poi parere contrario sull’emendamento 2.8. Quanto agli ordini del giorno, egli esprime parere contrario sul n. 1 (identico al n.25 e al n.33), ritenendo che si tratta di materia riservata al Governo; paventa altresì una disparità di trattamento fra vincitori del concorso ordinario e vincitori della sessione riservata, che alteri il rapporto-cardine del provvedimento fissato in un rispettivo 50 per cento. Quanto all’ordine del giorno n.15, che riassume proposte presenti anche in numerosi altri ordini del giorno, egli esprime parere contrario sul primo dispositivo; si rimette invece al Governo, invitandolo ad accoglierli come raccomandazione, sui dispositivi nn.2) e 3); quanto infine al quarto dispositivo, egli si esprime in senso contrario, ritenendo che il Governo dovrebbe semmai richiamare i presidi a coordinare il servizio dei docenti con la partecipazione ai corsi propedeutici.
(…)
Esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno nn.3, 23 e 34, giudicandoli o superflui o, peggio, suscettibili di una interpretazione aberrante, secondo cui passerebbe alla prova orale anche il candidato che non avesse superato la prova scritta, atteso che nel punteggio finale si sommerebbe comunque quello relativo al titolo di servizio. Ciò non è a suo giudizio in alcun modo condivisibile, essendo in tal caso assai preferibile procedere dichiaratamente ad un inquadramento ope legis.
(…)
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI e di astensione dei senatori BRIGNONE e BRUNO GANERI, l’emendamento 2.28 è quindi posto ai voti e respinto.
(…)
Il sottosegretario DELFINO svolge preliminarmente due considerazioni di carattere generale: in primo luogo, egli manifesta il massimo interesse del Governo per l’approvazione del disegno di legge, il che impone una omogeneità di comportamento rispetto all’atteggiamento assunto nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati (condotta che ha consentito un iter se non celere quanto meno proficuo); in secondo luogo, egli prende atto della dichiarazione di improponibilità di molti emendamenti resa dal Presidente, ribadendo che il Governo è tenuto al rispetto delle procedure regolamentari tanto quanto il Parlamento. Quanto all’emendamento 2.28, egli concorda con il relatore, ritenendo preferibile la formulazione attuale del testo che consente di avviare le procedure della sessione riservata immediatamente dopo l’approvazione definitiva della legge. Si associa pertanto all’invito al ritiro, dichiarando che – in caso contrario – il parere sarebbe contrario. Analogamente, egli invita il relatore a ritirare l’emendamento 2.13 (e conseguentemente il senatore Bevilacqua a ritirare l’identico emendamento 2.29), dal momento che la norma introdotta dalla Camera dei deputati è tesa a riconoscere l’attività svolta dai docenti precari, facendosi carico di una inadempienza protratta nel tempo da parte del Ministero della pubblica istruzione. Anche in questo caso, qualora i presentatori non ritirassero i rispettivi emendamenti, il parere del Governo sarebbe contrario.
(…)
Prima che il Sottosegretario si esprima sull’ ordine del giorno n.45, il senatore BERGONZI ne modifica il primo dispositivo, facendo riferimento alla normativa vigente. Esso risulta pertanto del seguente tenore:
“La 7a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
nell’esaminare l’articolo 2, comma 4,
impegna il Governo:
1) a garantire, ai sensi della normativa attualmente vigente, che:
a) per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, il servizio prestato nelle scuole non statali non sia valutabile ai fini dell’inclusione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, per la quale sono necessari 360 giorni di servizio nelle scuole statali;
b) per coloro che, avendo il requisito del servizio prestato nelle scuole statali, hanno titolo all’inclusione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, il servizio prestato nelle scuole non statali sia valutato per metà rispetto a quello prestato nelle scuole statali ai fini della determinazione del punteggio;
2) a prevedere che il primo aggiornamento e integrazione della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall’espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata;
3) a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali in attesa della messa in regime delle graduatorie permanenti.”
0/932-B/45/7 (nuovo testo) BERGONZI
(…)
Sull’ordine del giorno n.45, come riformulato, il relatore BISCARDI esprime parere favorevole.
Il sottosegretario DELFINO ritiene invece indispensabile una riflessione più ampia: non si può infatti non tener conto, a suo giudizio, della fase evolutiva dell’ordinamento scolastico, che sta muovendosi verso la prospettiva di un sistema integrato. Non ritenendo condivisibile un ordine del giorno che possa rappresentare un freno in questa direzione, dichiara quindi di non accogliere i primi due dispositivi dell’ ordine del giorno n.45 (nuovo testo); accoglie invece come raccomandazione il dispositivo n. 3).
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