Un buon avvio di anno scolastico può servire per evitare che in corso d’opera emergano problemi e difficoltà. Il Collegio dei docenti è un organo collegiale fondamentale.
Le norme della legge 297/94 sulle competenze del collegio dei docenti sono tuttora in vigore e per alcuni versi sono riconfermate dalla legge 107/2015. Infatti al comma 2 dell’art.1 della legge 107/2015 è scritto che le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Quindi anche la legge 107/2015, come per altro il testo unico attualmente vigente, danno un ruolo decisionale al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto.
Quindi è utile sapere che le competenze del collegio, a meno di prossime riforme sugli OO.CC., risultano da un’attenta lettura combinata dell’art. 7 del Testo Unico della scuola (Decreto legislativo 297 del 1994) e delle successive norme legislative e contrattuali attualmente vigenti. Nell’art.7 del Testo Unico ci sono norme che ormai sono state abrogate e superate dall’attuazione dell’autonomia scolastica, ma ci sono anche norme pienamente vigenti, che un docente ha il dovere di conoscere, in modo tale da pretenderne l’applicazione.
Per esempio il Collegio docenti ha la prerogativa di proporre criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti, da parte del Ds, ai posti e alle classi. Tali proposte vengono tenute in conto dal Consiglio d’Istituto che è l’organismo collegiale che delibera sui criteri suddetti. Poi sarà il Ds che, rispettando le linee generali dei criteri deliberati, farà le sue scelte di assegnazione.
Un’altra richiesta che il Collegio deve fare al Ds, già al primo incontro collegiale dell’anno scolastico 2016/2017, è la presentazione del piano annuale delle attività. Si ricorda che il Collegio ha ancora il potere deliberante, ai sensi dell’art.7 comma 2 punto a) del Testo unico, in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
Tra le prerogative in materia di funzionamento didattico c’è anche l’orario settimanale di servizio, che prima di accontentare le esigenze personali del docente dovrebbe basarsi su principi didattici e dovrebbe tenere conto dell’equa distribuzione dei carichi di studio dei discenti.
Infine il Collegio dei docenti può proporre adattamenti al calendario scolastico regionale, che poi verranno deliberati dal Consiglio d’Istituto.
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