Sui problemi connessi con la definizione del calendario scolastico si sta scatenando ormai una vera e propria bagarre.
Dopo le polemiche legate alle modifiche dell’ultimo momento decise in Calabria e in Sicilia dalle rispettive Amministrazioni regionali era intervenuta l’Associazione Nazionale che aveva fornito una propria interpretazione in merito alle competenze dei diversi Enti (Miur, Regioni e singole istituzioni scolastiche) che hanno titolo ad intervenire sulla materia.
Un paio di giorni fa è scoppiato anche il "caso Lazio": molte scuole della regione hanno adottato un calendario diverso rispetto a quello deciso dall’Amministrazione Regionale e così il Direttore scolastico regionale ha inviato a tutti i dirigenti scolastici una nota con la quale ricorda che "la Regione Lazio ha raccomandato il rispetto della data di inizio delle lezioni, prevista per il 18 settembre".
Immediata la replica di Cgilscuola che ricorda come l’art.5 del regolamento dell’autonomia scolastica prevede espressamente l’adattabilità del calendario alle esigenze definite dal POF, e accusa la Regione di voler "imporre a tutte le scuole del "regno" una apertura simultanea dell’anno scolastico".
"Tutto ciò – sottolinea la Cgilscuola – è palesemente illegittimo e bene faranno tutte le istituzioni scolastiche che lo hanno già deliberato a mantenere la flessibilità del calendario, riaffermando così il valore vero dell’autonomia ed una giusta visione del decentramento e del regionalismo".
Sulla sortita del Governatore del Lazio Storace è intervenuta la stessa Associazione Nazionale Presidi che ribadisce che le decisioni delle singole scuole "erano state assunte nel rispetto delle norme vigenti, che attribuiscono alle scuole autonome la facoltà di apportare adattamenti al calendario regionale, sia pure nel rispetto delle competenze di legge".
E in una lettera indirizzata al direttore scolastico regionale l’ANP – pur usando toni meno duri rispetto a quelli della Cgilscuola – non si perde l’occasione per "bacchettare" il Governo regionale: "Non si comprende in forza di quale norma l’assessore regionale chieda alla S.V. di intervenire per comprimere l’esercizio di tale legittima facoltà".
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