Mentre le scuole secondarie di II grado stanno ricevendo, proprio in questi giorni dai rispettivi Ambiti territoriali, la conferma o meno degli organici di diritto proposti per l’anno scolastico 2014-2015, si sta procedendo anche alla individuazione dei docenti perdenti posto che saranno chiamati, entro il termine di cinque giorni, a presentare domanda di trasferimento.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 23 del CCNI mobilità del 26 febbraio 2014, quando viene notificata formalmente ai docenti interessati la loro posizione di soprannumerarietà, questi hanno 5 giorni di tempo, dalla data della suddetta notifica, per presentare la domanda di trasferimento e/o mobilità professionale. Inoltre, nel caso in cui il docente avesse già presentato una domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda da perdente posto, sostituisce integralmente quella precedente. In questa nuova domanda al docente perdente posto viene posta una domanda amletica a cui lo stesso docente potrà rispondere o Si o No: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
L’insegnante che fa la domanda di trasferimento come perdente posto, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione della domanda. In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni o di scuole ubicate in altri comuni.
In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. I docenti, nell’eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le preferenze espresse, sono trasferiti d’ufficio. Non si dà corso al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti o sedi. Se altrimenti il docente in soprannumero, vuole comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione della domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili e permanga anche la sua posizione di soprannumero. Chi non condiziona la domanda alla scuola di titolarità, da cui è stato individuato soprannumerario, perde il diritto diritto di precedenza a rientrarci nei successivi otto anni.
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