Categorie: Personale

Si parla ancora di monetizzazione delle ferie non fruite

Importanti chiarimenti su una questione assai dibattuta in questi ultimi anni e mai completamente chiarita in sede legislativa sono contenuti nella nota RGS prot. 72696 del 04 settembre 2013 trasmessa con nota RGS prot n. 73425 del 6 settembre 2013.
Le disposizioni in commento riguardano la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell’anno scolastico 2012/2013 e la corretta applicazione, soprattutto per quanto concerne l’esatta decorrenza, di quando disposto dagli articoli 5, comma 8, del Decreto legge n. 95/2012 e 1, commi 54-55-56, della legge n. 228/2012.
L’intervento della Ragioneria Generale dello Stato si è reso necessario visto il comportamento di alcune istituzioni scolastiche che "avrebbero messo d’ufficio in ferie o quantomeno indotto il personale a tempo determinato a mettersi in ferie nei giorni di interruzione delle lezioni, altri avrebbero invitato a chiedere le ferie, con esiti vari e discordanti; quindi la mera ricognizione di quanti siano i giorni effettivamente fruiti è dubbia e difficoltosa". Nella maggior parte dei casi, inoltre, non si è proceduto ad alcuna formalizzazione, quindi non è possibile definire i "giorni effettivamente fruiti", ma solo i giorni in cui il personale non ha lavorato.
Dopo aver ripercorso l’excursus normativo di questi ultimi anni, la Ragioneria sintetizza in una tabella la situazione attuale di cui si dovrà tener conto per il pagamento o meno delle ferie non fruite. Rimandando alla lettura della nota in commento, in estrema sintesi, a decorrere dal l° gennaio 2013, sarà consentita la "monetizzazione" delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Per il personale A TA, in particolare quello supplente breve e saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL, e quindi agli stessi, a decorrere dal 7 luglio 2012, potrà essere riconosciuta la "monetizzazione" solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.
Infine, per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale e sino al termine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al divieto generale di "monetizzazione" posto dall’articolo 5 comma 8 del decreto legge 95/2012 nella versione entrata in vigore j[ 7 luglio 2012. Pertanto, per detto personale la "monetizzazione" è consentita unicamente nei residui casi contemplati nel parere 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, vale a dire che “la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti)”.
Lara La Gatta

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