Si può ottenere la possibilità di ripetere l’anno scolastico, ma la relativa richiesta va esaminata attentamente avendo riguardo alla situazione concreta.
Così si è espresso il Tar Marche, Sezione I con la sentenza 19 ottobre 2017 n. 792. che ha confermato la promozione in seconda elementare di un’alunna i cui genitori avevano chiesto la bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti, i quali consigliavano la ripetizione dell’anno per favorire la maturazione di abilità compromesse da disturbi, nonché al fine di ridurre lo svantaggio adattativo.
Per i giudici amministrativi, nella specie la scuola aveva giustificato la promozione con un’ampia e specifica motivazione, sulla base del parziale raggiungimento da parte dell’alunna degli obiettivi programmati, nonché del legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti.
I giudici del TAR, rammentano che la materia è ora regolata dall’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017, secondo cui la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa riconosciutale.
La non ammissione dell’alunno alla classe successiva, spiega il Tribunale, può essere decisa all’unanimità dai docenti solo in casi particolari debitamente motivati.
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