L’aver conseguito il dottorato di ricerca finalizzato all’accrescimento della preparazione culturale e professionale dell’insegnante non può penalizzarlo precludendogli l’opportunità di essere inserito in Gae.
È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la recente sentenza depositata lo scorso 1 febbraio e, dopo alcune sentenze dello stesso Consiglio di Stato di segno opposto, è finalmente giunto un definitivo chiarimento.
Con l’espressione “congelati SSIS” la giurisprudenza ha indicato la particolarissima situazione dei docenti i quali, inizialmente ammessi alla frequentazione delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), non hanno poi potuto frequentare i relativi corsi, per la contestuale partecipazione allo svolgimento di dottorati di ricerca.
Gli stessi, poi, non hanno potuto completare l’originario percorso abilitativo prescelto (il canale SSIS) perché tali corsi SSIS sono stati sospesi (“congelati” dall’amministrazione) e, in seguito, non più attivati.
Tuttavia, in virtù della previsione di cui all’art. 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249/2010, i “congelati SSIS” venivano ammessi alla frequentazione di appositi percorsi di TFA (Tirocinio Formativo Attivo), con efficacia abilitante, senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
Nelle more le Gae venivano definitivamente chiuse rispetto a nuovi possibili accessi, lasciando fuori questi docenti i quali, dopo aver conseguito l’abilitazione, si rivolgevano al Giudice amministrativo al fine di ottenere l’eccezionale inserimento (per la prima volta) in GAE, in occasione delle procedure di aggiornamento delle graduatorie stesse.
Il Ministero si opponeva alla loro richiesta, sostenendo che avrebbero dovuto richiedere l’iscrizione con riserva in Gae, salvo sciogliere la riserva al momento del conseguimento del titolo.
Accogliendo le tesi difensive degli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, Il Consiglio di Stato, pur non discostandosi dall’indirizzo consolidato a cui è pervenuta l’Adunanza plenaria in ordine alla natura chiusa delle GAE secondo cui “i docenti non iscritti originariamente in GAE non potrebbero vantare alcuna pretesa al successivo inserimento, in occasione degli aggiornamenti, perché ciò contrasterebbe con il principio generale della definitiva “chiusura” delle graduatorie stesse ed il loro graduale esaurimento”, ha precisato che “tale tesi interpretativa, tuttavia, non considera adeguatamente la singolarità della vicenda dei docenti “congelati ssis”, ai quali è stato impedito, per una serie di concomitanti eventi oggettivi, l’iniziale inserimento (ancorché con riserva) nelle predette graduatorie”.
“Il Consiglio di Stato – commenta l’avvocato Santi Delia – ha valorizzato la nostra tesi spiegando che “se è vero che la scelta di seguire un dottorato di ricerca (costituente il primo evento impeditivo dell’iscrizione nelle graduatorie) è stata una decisione volontaria degli interessati, è però indubitabile che tale opzione, finalizzata all’accrescimento della preparazione culturale e professionale dell’insegnante, se non costituisce un tiolo aggiuntivo di merito, nondimeno non potrebbe diventare addirittura penalizzante, precludendo, in radice, l’opportunità di uno speciale inserimento (tardivo) nelle graduatorie”.
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