Home Archivio storico 1998-2013 Generico Sicilia, buono scuola a.s. 2003/2004

Sicilia, buono scuola a.s. 2003/2004

CONDIVIDI


I destinatari degli interventi previsti dall’art. 2 della legge regionale siciliana n. 14 del 3 ottobre 2002 sono così di seguito identificati:

a) i soggetti che, esercitando la potestà parentale, inoltrino istanze per i figli a carico residenti nel territorio della Regione siciliana, che frequentino le scuole dell’infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, presenti nel medesimo territorio;
b)
l’istanza potrà essere inoltrata anche dallo studente, se maggiorenne;

c)
i soggetti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici ed i soggetti in possesso del permesso di soggiorno, i quali, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e sue successive modificazioni ed integrazioni, assolvono all’obbligo scolastico esercitando il diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, di cui al precedente punto a);

d)
i responsabili delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni ONLUS, ai quali, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, siano stati affidati minori in età scolare.

Ai fini dell’erogazione del buono scuola di cui all’art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, compongono il nucleo familiare tutte le persone che, alla data dell’inoltro dell’istanza per l’attribuzione del buono scuola, figurano nello stesso certificato stato di famiglia.
Il buono scuola spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta e per la quale si chiede il rimborso sia superiore a euro 260.
Il buono scuola spetta a ciascuno studente a condizione che la somma dei redditi complessivi imponibili ai fini Irpef, prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare nell’anno 2003 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non sia superiore alla sommatoria dei quozienti familiari come di seguito indicati:

1)  euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti le scuole dell’infanzia, di base, secondarie statali o paritarie o facoltà universitarie;
2)  euro 13.000 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare.

Ove del nucleo familiare facciano parte almeno quattro figli, l’importo di cui al punto 1) è triplicato a partire dal quarto figlio. L’importo del buono scuola per ciascuno studente non può comunque superare l’ammontare di euro 1.500 ed è dovuto nella misura:

–  del 75% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito familiare complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, ai fini Irpef, non supera il 60% della sommatoria dei quozienti familiari (1ª fascia);
–  del 50% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito familiare complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, ai fini Irpef, non supera il 75% della sommatoria dei quozienti familiari (2ª fascia);
–  del 25% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito familiare complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, ai fini Irpef., non supera la sommatoria dei quozienti familiari (3ª fascia).

Le spese ammissibili ai fini dell’assegnazione del buono scuola sono identificate in:
1)  retta di iscrizione e di frequenza;
2)  rette e/o spese di frequenza;
3)  altre spese direttamente connesse alla frequenza scolastica espressamente deliberate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ad esclusione delle spese sostenute per i viaggi di istruzione.

Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, possono costituire oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione di volta in volta vigente.

L’istanza, redatta secondo l’allegato modello, indirizzata all’Assessorato in carta libera sul formulario "mod. A", dovrà essere consegnata alla scuola completa in ogni sua parte entro il 6 novembre 2004. L’istituzione scolastica attesta sullo stesso modulo la regolarità dell’iscrizione e l’avvenuto pagamento delle spese rimborsabili ammissibili ai fini dell’assegnazione del buono scuola e cura la trasmissione all’Ufficio speciale buono scuola, via Trinacria, 34/36 – 90144 Palermo, di tutte le istanze ricevute entro e non oltre giorni 30 dalla scadenza del termine su indicato con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzi equivalenti.
Il richiedente dovrà apporre la propria firma in calce all’istanza e allegare alla stessa fotocopia del documento di riconoscimento.

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, dello studente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000;
2) certificato rilasciato dall’istituzione scolastica paritaria che lo studente ha frequentato durante l’anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l’indicazione della sua idoneità all’iscrizione alla classe successiva; detta certificazione deve essere allegata alle istanze presentate per gli studenti che nell’anno scolastico 2003-2004 abbiano frequentato l’ultima o la penultima classe degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

Qualora il genitore esercente la potestà parentale, che inoltra istanza per l’erogazione del buono scuola, risulti legalmente separato o divorziato, lo stesso dichiara, oltre ai redditi complessivi imponibili ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare quali risultano dal certificato stato di famiglia, anche l’assegno di mantenimento, disposto in favore dello studente per il quale si richiede il beneficio del buono scuola.
Qualora il soggetto che inoltra l’istanza sia il rappresentante legale di associazione cui lo studente minore in età scolare sia stato affidato con provvedimento dell’autorità giudiziaria, dovrà dichiarare gli importi riscossi per i minori ospiti presso la stessa struttura con rette a carico dell’autorità affidante nell’anno scolastico 2003/2004.