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Sicurezza a scuola e obblighi del dirigente: perché il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) non si può improvvisare – Preparazione concorso Ds

La guida per gli aspiranti dirigenti scolastici della Tecnica della Scuola: cosa bisogna sapere per superare il concorso in attesa del bando? Oggi parliamo del Documento di Valutazione dei Rischi.

La cronaca giornalistica è costretta, diverse volte, ad occuparsi di eventi connessi alla sicurezza negli edifici scolastici. Il tema è delicato perché investe la salute ed il benessere di chi vive nella scuola, come lavoratore, come alunno e come occasionale visitatore.

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L’argomento merita attenzione perché molti edifici risultano vulnerabili e degradati, così come gli impianti non sempre oggetto di manutenzioni adeguate; inoltre, i comportamenti nel corso delle ordinarie attività in aula, in palestra, in laboratorio, o negli spostamenti richiedono specifica organizzazione per la promozione della sicurezza.

La valutazione di tutti i rischi sta alla base della organizzazione della sicurezza, che va codificata e resa nota attraverso uno specifico documento conosciuto come Documento di Valutazione dei Rischi, in sigla DVR.

Il DVR, nelle comuni attività scolastiche, va redatto tenendo presenti:

a) tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori anche con riferimento allo stress lavoro-correlato;
b) i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
c) i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Il DVR, sempre per le comuni attività scolastiche, deve contenere:

a) la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
b) i criteri adottati per la valutazione dei rischi;
c) le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
d) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
e) le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
f) i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

Chi si occupa di redigere il Dvr?

L’onere della redazione del DVR è in capo al dirigente scolastico e si tratta di un obbligo non delegabile. Tuttavia, il Dirigente, ai fini della sicurezza individuato datore di lavoro, può farsi assistere da consulenti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente, una figura ormai diffusa a tappeto nelle scuole a seguito della pandemia da COVID 19; inoltre va consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), così da coinvolgere tutti i lavoratori nel reperire notizie ed ottenere spunti organizzativi.

Analogamente, per le scuole secondarie di secondo grado, è bene coinvolgere gli studenti i quali, nei laboratori, sono assimilati ai lavoratori dipendenti. Inoltre, in particolari contesti laboratoriali, ad esempio dove c’è esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici o durante l’alternanza scuola-lavoro, gli studenti devono ricevere la formazione specifica. Si badi bene che anche nel primo grado della scuola secondaria gli alunni, all’interno dei laboratori, sono equiparati ai lavoratori dipendenti, tenuti a ricevere l’informazione sull’uso della struttura.

Il DVR non lo si improvvisa, né lo si crea da zero; al contrario è un documento normato in dettaglio dal D.Lgs. 81/2008 i cui articoli 28 e seguenti indicano contenuti e regole di organizzazione e gestione.

L’obiettivo precipuo del DVR è il controllo dei fattori di rischio presenti nell’attività lavorativa, così da eliminarli o procedere ad una sostanziale riduzione entro livelli di tollerabilità (c.d. “rischio residuo”). Va ricordato che il rischio è tollerabile se è trascurabile, cioè se è largamente accettato in quanto lo si incontra nella quotidiana consuetudine operativa.

La normativa di sicurezza

La valutazione dei rischi, oltre le specifiche situazioni lavorative della scuola, deve prevedere le carenze e/o inadeguatezze dei locali e degli impianti. A tal proposito, il Dirigente scolastico deve insistere presso gli Enti Locali proprietari degli immobili per la loro presenza all’atto della redazione del DVR; questo per gli effetti della novella dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, nella parte specificatamente relativa alle istituzioni scolastiche, che al comma 3.2 specifica:

“Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione”.

Rimane comunque, come stabilito dall’art. 18 in capo al dirigente scolastico, l’obbligo di previsione nel DVR di: “adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa … omissis … adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato … omissis … astenersi … omissis … dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato”.

Ciò significa che, a seguito di valutazione del rischio, il dirigente può inibire lo svolgimento di attività in ambienti la cui struttura o impianti non siano rispondenti alla normativa di sicurezza o anche isolarli impedendone l’accesso.

Altra figura da consultare è il Medico competente, fondamentale nel supportare le scuole durante la pandemia da COVID 19 a causa della quale si è imposta un’ulteriore attenzione al distanziamento, ai percorsi di ingresso ed uscita, alla sanificazione ed alla pulizia dei locali nonché alla formazione ed informazione dei lavoratori e degli alunni. Tuttavia, il parere del Medico competente è bene averlo anche per altre tipologie di rischio che possono essere, a titolo indicativo e non esaustivo: uso dei videoterminali, rumore, stress lavoro correlato, rischi per donne in gravidanza.

Conoscere il rischio consente di ridurlo e gestirlo con opportuni provvedimenti organizzativi. Redigere il DVR non è un mero adempimento burocratico, bensì creare uno strumento operativo – in costante revisione – utile a migliorare le condizioni dell’ambiente in cui si vive e lavora.

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Francesco Ficicchia

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