Sicurezza a scuola: gli alunni come i lavoratori

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente risposto ad una richiesta di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri su diverse questioni, tra le quali un quesito su quali situazioni l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale siano equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell’attività ordinaria, l’allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali.

Nel rispondere, il Ministero richiama la normativa di riferimento, il D.Lgs. n. 81/2008, che all’art. 2 prevede

che al lavoratore è equiparato “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione […]”.

Anche secondo quanto riportato dal “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”, tale equiparazione deve intendersi riferita ai periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Quindi, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”, escludendo l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi si dedichino ad attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l’uso di

attrezzature di lavoro e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di

laboratori appositamente attrezzati. Ed inoltre il medesimo Testo Unico esclude qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme di prevenzione, comprese ad esempio quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di “lavoratore”.

Lara La Gatta

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