Il D.Lgs. 81, art. 18 comma 3, pone il capo al dirigente scolastico l’obbligo relativo “agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare … omissis … la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati”: tale obbligo si intende assolto richiedendone l’adempimento all’amministrazione competente.
Il dirigente scolastico individua l’amministrazione competente sapendo che, a meno di casi particolari, gli edifici destinati alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado appartengono ai Comuni; gli edifici sede di Istituti di Istruzione secondaria di Secondo grado appartengono alle ex Province.
Tuttavia, il dirigente scolastico deve tenere presente che l’attuale regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), all’art. 39 comma 2, dispone che “… omissis … le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche”. Ciò significa che il dirigente scolastico – previa comunicazione all’Ente Locale – può provvedere a fare effettuare piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora indifferibili ed urgenti, anticipando le spese mediante fondi della scuola e chiedendone successivamente il rimborso.
In ogni caso il dirigente scolastico ricordi che, nel momento in cui fa realizzare un’opera, anche in accordo con l’Ente Locale, diventa “committente” con tutti gli oneri derivanti, sia in termini di sicurezza (redazione del DVR e/o del DUVRI) che di collaudo e certificazione di quanto è stato realizzato.
La richiesta di adempimenti, indipendentemente dall’amministrazione a cui viene rivolta, si compone di due sezioni:
Tutte le richieste devono essere effettuate in forma scritta e con il massimo del dettaglio. E’ opportuno reiterare le richieste, qualora l’Ente Locale si dimostri inerte nel fornire risposte. In ogni caso, al fine di una buona gestione, è indispensabile ripetere la richiesta almeno ad ogni avvio di anno scolastico.
Nel seguito si riportano degli elenchi di adempimenti da richiedere, con l’avvertenza di adattare le richieste alla reale situazione ed articolazione degli edifici in cui si svolge l’attività didattica ed amministrativa della scuola; le richieste devono riportare le indicazioni di tutti i plessi nei quali la scuola svolge attività, senza dare per scontato che l’Ente Locale abbia tenuto aggiornato l’elenco degli edifici adibiti a servizio scolastico.
Non è possibile, né conveniente, realizzare un elenco unico che possa valere per ogni edificio scolastico: ogni istituto ha proprie peculiarità, in particolare quelli dell’istruzione secondaria di secondo grado di area tecnico-professionale.
L’elenco dei documenti da acquisire ed opere da realizzare costituisce una base di richiesta abbastanza comune a tutte le scuole; si fornisce così un primo strumento di lavoro sia per formalizzare la domanda che per comporre la propria check-list utile ad individuare le necessità funzionali degli edifici scolastici in uso alla scuola.
Di fondamentale importanza, in fase di richiesta, il confronto ed il supporto del RSPP e del RLS, per descrivere al meglio e per definire con preciso lessico tecnico i bisogni di interventi e l’acquisizione dei documenti.
In ultimo è bene tenere presente che non sempre è nota l’organizzazione interna e le competenze assegnate agli uffici degli Enti Locali: ad esempio quasi mai coincide il servizio di manutenzione con il servizio di edilizia scolastica. Per questo motivo è bene trasmettere le richieste a tutti gli assessorati e servizi che, in vario modo, interagiscono con la scuola.
Relativamente alla documentazione tecnica si dovranno richiedere:
Relativamente ai controlli ed agli interventi a carico dell’Ente Locale, si dovranno richiedere:
La comunicazione all’Ente Locale è di fondamentale importanza ai fini dell’esenzione da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, come specificato ai commi 3.1 e 3.2 dell’art. 18 del D Lgs 81/08, che di seguito si riportano.
3.1 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. … omissis … Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. … omissis …
3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. … omissis …
In ogni caso, come riportato nel testo citato, qualora venga riscontrato un pericolo “grave e immediato”, il Dirigente, “con la diligenza del buon padre di famiglia”, potrà interdire l’uso dei locali, sino ad ordinarne l’evacuazione.
“Le scuole dovrebbero essere edifici sicuri. Più sicuri delle nostre case – spiega Silvia Bonetti, consigliere di Ingegneria Sismica Italiana – non lo dico io, non lo dice un gruppo di mamme, ma una normativa. Esiste a monte (a partire dal 2003) anche un’altra norma che prevedeva che TUTTE le scuole venissero valutate in termini di sicurezza. Inutile dire sia la norma più disattesa della storia, perché ad oggi il lavoro non è finito. È vero che tale norma non prevedeva l’obbligo della messa in sicurezza, ma è anche vero che edifici con particolare fragilità, secondo precise circolari di protezione civile, dovevano essere inseriti in un piano di messa in sicurezza o declassati” commenta Silvia Bonetti che conclude “Chiudere una scuola dopo una scossa non implica una attenzione alla sicurezza da parte delle Istituzioni, ma un modo improvvisato per fare prevenzione. Una scossa di terremoto forte può avvenire senza alcun preavviso come è accaduto in Turchia. Può succedere al mattino durante lo svolgimento delle lezioni con le scuole aperte. Un terremoto non suona la campanella, non manda un fax di preavviso. Può anche avvenire dopo uno sciame con eventi moderati o strumentali. E vale il viceversa, una scossa di magnitudo moderata non sempre (è raro) evolve in eventi importanti. Potrebbe accadere, ma anche no. E non si fa prevenzione giocando a dadi. Vi sono dunque due possibilità: le scuole sono sicure quindi inutile chiuderle oppure non sono sicure, quindi occorre metterle in sicurezza velocemente. Tertium non datur. In conclusione, abbattere il rischio chiudendo a caso un paio di giorni le scuole non porta a nulla.”
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