Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. all’art. 107 definisce un “lavoro in quota come un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”.
Nei lavori in altezza si configura il rischio di cadute dall’alto, in particolare quando si opera: su bordi non protetti e prospicienti il vuoto, su piani o coperture non pedonabili, su opere provvisionali, con attrezzature di lavoro e dispositivi individuali anticaduta.
In altre parole, il rischio di caduta dall’alto può essere ridotto seguendo quanto riportato:
- evitare di utilizzare oggetti impropri per raggiungere posizioni elevate (es.: sedie,mobili, ecc.) e usare solo gli ausili idonei (es.: aste estensibili, scalette a norma);
- non appoggiare le scale su pavimento viscido o scivoloso;
- non pulire i vetri dai davanzali;
- non passare direttamente da una posizione di elevazione ad un’altra (es. dalla scala al davanzale);
- indossare scarpe solidali al piede;
- in posizioni sopraelevate evitare di tenere la testa riversa indietro per lungo tempo e preferibilmente fare questo tipo di pulizia in due operatori, di modo che uno da sotto passi il materiale necessario e mantenga fissa la scala.