Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. all’art. 107 definisce un “lavoro in quota come un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”.
Nei lavori in altezza si configura il rischio di cadute dall’alto, in particolare quando si opera: su bordi non protetti e prospicienti il vuoto, su piani o coperture non pedonabili, su opere provvisionali, con attrezzature di lavoro e dispositivi individuali anticaduta.
In altre parole, il rischio di caduta dall’alto può essere ridotto seguendo quanto riportato:
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