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Sicurezza a scuola, l’organizzazione e la gestione in sette punti

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Tra le modifiche introdotte dal testo unico, inerenti l’organizzazione e la gestione del sistema di sicurezza, è interessante evidenziare i seguenti punti che interessano la scuola:

  1. L’obbligo di aggiornamento per i Dirigenti Scolastici che svolgono i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – art. 34
  2. l’obbligo, per il datore di lavoro, e quindi anche per i Dirigenti Scolastici, di fornire ai lavoratori (ai quali anche gli studenti sono equiparati in ambienti particolari) una informazione il cui contenuto sia loro facilmente comprensibile e tale da consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Pertanto, se l’informazione riguarda lavoratori di altra nazionalità, ciò deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo – art. 36
  3. l’obbligo di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – art. 37
  4. l’obbligo di formazione e aggiornamento periodico dei preposti “a cura del datore di lavoro e in azienda” – art. 37; il Dirigente Scolastico individua e formalizza l’istituzione di queste figure sulla base della definizione riportata dallo stesso TU (art. 2 comma 1 lettera e)
  5. l’affiancamento obbligatorio, qualora il RSPP sia esterno, di un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), composto da dipendenti interni da individuarsi quali Addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP), quale struttura su cui il Dirigente Scolastico-datore di lavoro deve far leva per la valutazione dei rischi e la gestione della sicurezza (anche in termini di formazione e didattica) in ambiente scolastico, come indicato dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione n.119/1999.
  6. L’indicazione, nell’Allegato 1, tra le “gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale della mancata nomina del RSPP e della mancata informazione e formazione dei lavoratori.
  7. Il riferimento (artt. 32 e 37) al “libretto formativo del cittadino”, introdotto dal D. Lgs 276/2003, art. 2 lettera i) su cui dovranno essere registrate le competenze acquisite a seguito delle attività di formazione in carico a lavoratori preposti quali gli RSPP e ASPP, i RLS, gli addetti PS e antincendio.