Lavoratori incaricati, ai sensi dell’art. 18 e 43 del D.Lgs n. 81/08, dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro. Per ogni struttura devono essere individuati gli addetti locali alla gestione delle emergenze per:
Gli addetti si dovranno occupare delle primissime operazioni per la gestione dell’emergenza e della richiesta di aiuto ai servizi di soccorso, secondo le procedure loro impartite.
Gli addetti sono designati dal responsabile della struttura, e non possono rifiutare l’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La figura diventa però effettiva solo al momento della conclusione del percorso di formazione.
L’elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione di segnaletica, che riporta i nominativi e il recapito telefonico interno di tutti gli addetti e responsabili della struttura.
Gli addetti alle emergenze devono conoscere:
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