L’alternanza scuola-lavoro non è solo una semplice attività didattica, tanto che la circolare Inail, che si occupa di incidenti sul lavoro, n° 44 del 21 novembre 2016, prevede l’assimilazione dello studente “al lavoratore in quanto esposto ai medesimi rischi pur non svolgendo attività lavorativa. Da questo consegue l’obbligatorietà della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008 in quanto, in questo caso, gli studenti sono equiparati a lavoratori”.
Il Ds è il datore di lavoro
Lo precisa Il Sole 24 Ore che aggiunge: “è il dirigente scolastico il datore di lavoro e deve assicurare che ciascun lavoratore (e dunque ciascun alunno in alternanza) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza”.
La scuola responsabile
“L’alternanza scuola-lavoro prevede, infatti, la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa”.