Home Sicurezza ed edilizia scolastica Sicurezza, gli obblighi del RSPP in ambito scolastico

Sicurezza, gli obblighi del RSPP in ambito scolastico

CONDIVIDI

Breaking News

April 19, 2025

Dl Pa, le novità per la scuola: assicurazione sanitaria per il personale estesa e nuove assunzioni di docenti di religione

Compiti vacanze di Pasqua, i genitori alla ds: “Scuola alienante, i nostri figli hanno diritto al riposo più di ogni lavoratore”

Libri di testo, prezzi di copertina per la primaria e tetti di spesa per la secondaria a.s. 2025/2026 

Elenchi aggiuntivi Gps 2025: come fare domanda senza errori? La consulenza con l’esperto

L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca gli  obblighi  del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) che sono (https://www.tecnicadellascuola.it/i-compiti-del-rspp-nella-scuola):

  1. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
  2. elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
  3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Nel caso in cui l’RSPP sia un esperto esterno l’art. 32 sottolinea l’obbligo in capo al dirigente scolastico di organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio servizio, composto da un adeguato numero di Addetti.

A tal riguardo riportiamo il comma 2 dell’art 32 della legge 81/08:

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni“.