Il Datore di Lavoro (per la scuola il Dirigente Scolastico) che non si autonomina, deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e può sceglierlo tra le categorie, individuate dall’art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. 81/08.
Infatti, negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
- il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari a tal fine disponibile;
- il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
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In assenza di personale di cui sopra, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
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