– tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 persone;
– tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
– tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
– tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
– tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
– tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.
Nelle scuole tipo 0, sempre facendo riferimento al D.M. 26 agosto 1992 si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al punto 11. Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento. Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte in conformità alla legge n. 186 del 1º marzo 1968. Inoltre deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola. Infine devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
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