Sicurezza ed edilizia scolastica

Sicurezza scolastica e nomina dell’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

Le problematiche della sicurezza sono fra le prime all’attenzione del dirigente scolastico. Quest’anno c’è stata una forte iniezione nel circuito scolastico di nuovi dirigenti ed è probabile che essi si siano trovati e si trovino ad affrontare situazioni differenti rispetto agli anni precedenti.

E’ il caso – per fare un esempio concreto – di un istituto che abbia avuto un notevole aumento del numero degli studenti. Potrebbe essere opportuno per il DS in tali circostanze, verificare se per una maggiore sicurezza sia utile aggiungere altri Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione a quelli eventualmente già in organico da affiancare al Rspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il quale è spesso una figura esterna all’Istituto. Dal punto di vista normativo non esiste un numero preciso di ASPP da nominare, pertanto il DS dovrà valutare il vantaggio che potrebbe ottenere in termini di sicurezza dall’introduzione di ulteriori ASPP.

Una consultazione per il Dirigente Scolastico con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) diventa fruttuosa, idonea e appropriata per assumere una decisione. Una scelta che potrebbe essere condizionata in questo caso non solo dalla novità del maggiore numero di allievi e conseguente personale, ma anche dalla possibile diversa destinazione degli spazi destinati ad una situazione diversa. Vero è che una guida in merito ci arriva direttamente dal d.lgs 81/2008 che stabilisce all’art. 31 comma 2

“Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico”.

Fabio Guarna

Articoli recenti

Da manager docente precario, immesso in ruolo a 63 anni dopo un decennio di supplenze: un caso non raro

Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…

20/11/2024

Autonomia differenziata: la bocciatura della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…

19/11/2024

Bravate e reati: c’è una bella differenza

Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…

19/11/2024

Violenza sulle donne, Valditara: è legata al narcisismo dei maschi ma è anche una conseguenza dell’immigrazione illegale

Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…

19/11/2024

Supplenze tra due periodi interrotti da sospensione delle lezioni: quando spetta la conferma e quando la proroga del contratto

Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…

19/11/2024

L’erede al trono di Norvegia arrestato per stupro: né patriarca né straniero

Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…

19/11/2024