Sicurezza sui luoghi di lavoro: al via l’obbligo di calzature sicure negli ambienti scolastici per tutto il personale scolastico.
Una raccomandazione, fornita da un dirigente scolastico che mira a tutelare chi lavora a scuola.
Il decreto legislativo a cui fa riferimento la nota del dirigente è quello del 2008 n.81, che ha subito diversi aggiornamenti di cui l’ultimo ad aprile, e che trova applicazione anche nelle scuole e nelle università.
La dirigente ha applicato la norma raccomandando tutto il personale di «utilizzare idonee calzature in tutti gli edifici scolastici e pertinenze. Si raccomanda di non utilizzare calzature con tacco superiore a sei centimetri di tipo stretto e/o a spillo, sandali infradito e comunque con caratteristiche non sufficienti di stabilità, ruvidità della suola, comfort, protezioni delle dita e talloni.
Devono essere chiuse. Tutto questo per prevenire il rischio di cadute accidentali o di scivolamento durante le attività lavorative e le eventuali fasi di evacuazioni dell’edificio in caso di emergenza. A tal riguardo si ricordano alcuni articoli della legge 81/08:
- [Art. 2q] Responsabilizza civilmente e penalmente il datore di lavoro o chi lo rappresenta che deve esercitare la prevenzione attraverso un’attenta valutazione dei rischi “per la salute e la sicurezza”.
- [Art. 15e] Il datore di lavoro dovrà operare per ridurre il rischio alla fonte.
- [Art. 18q] prendere adeguati provvedimenti “per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio” .
- [Art. 63 Allegato IV punto 1.3.2 Modifica l’art.7 punto 2 del DPR 303/56 c.s.] I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi”.