Home La Tecnica consiglia Sicurezza sul lavoro: le novità per la scuola

Sicurezza sul lavoro: le novità per la scuola

CONDIVIDI

Le novità in materia di sicurezza sul lavoro, introdotte dalla recente Legge n. 215/2021, riguardano anche il settore della scuola.

In particolare, la nuova normativa prevede l’obbligo di individuare il preposto, ossia la persona che ha il compito di monitorare l’attività dei lavoratori e assicurare la corretta attuazione delle direttive.

Inoltre, l’esenzione di responsabilità del dirigente scolastico ricorre solamente se quest’ultimo ha avanzato una richiesta tempestiva degli interventi necessari per garantire la sicurezza dei locali.

Il ruolo del preposto nell’ambito della scuola

Come spiegato da ScuolaSicurezza (https://www.scuolasicurezza.it), Azienda specializzata in Sicurezza sul Lavoro, il preposto è una figura fondamentale, in quanto deve monitorare l’attività dei lavoratori e assicurare che gli stessi rispettino le direttive sulla sicurezza impartite dal datore di lavoro e dal dirigente.

Inoltre, il preposto alla sicurezza ha l’obbligo di:

  • segnalare eventuali anomalie, lacune, malfunzionamenti, manomissioni e inosservanze da parte del lavoratore ed eventuali condizioni di pericolo;
  • verificare l’accesso alle zone pericolose da parte del personale autorizzato;
  • gestire le emergenze;
  • interrompere temporaneamente l’attività dei lavoratori se riscontra una carenza di mezzi e attrezzature oppure se non vengono attuate le indicazioni impartite in materia di salute e sicurezza così come individuate dal datore di lavoro e dai dirigenti.

La qualifica di preposto viene attribuita in base ai compiti e alle responsabilità delle diverse figure scolastiche. Di conseguenza, tale ruolo può essere ricoperto dal docente, dal responsabile del laboratorio, ecc.

Spetta poi al dirigente scolastico verificare se il preposto ha le competenze professionali e i poteri necessari per svolgere il ruolo che gli è stato assegnato.

La designazione del preposto

LaLegge n. 215/2021, che ha modificato il D.Lgs. n. 81/08, ha imposto al datore di lavoro e al dirigente l’obbligo di individuare il preposto alla sicurezza.

Per la designazione della figura del preposto è necessario un atto formale di nomina in cui occorre specificare, in particolare, i compiti e i poteri attribuiti.

Tra le novità introdotte dalla normativa è riconosciuto al preposto alla sicurezza il diritto di:

  • ricevere un emolumento per l’attività svolta. Tale emolumento può essere stabilito nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro;
  • non subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento dell’attività.

La formazione del preposto, del datore di lavoro e del dirigente

Tra gli obblighi del preposto alla sicurezza c’è anche quello di frequentare un corso formativo specifico a cui deve seguire un periodo di aggiornamento. Durante il percorso di formazione, infatti, si apprendono le modalità di valutazione dei rischi, gli incidenti, gli infortuni, le misure di prevenzione e protezione, la modalità di comunicazione ai lavoratori, ecc.

La nuova Legge n. 215/2021 ha previsto delle novità anche in materia di formazione. In buona sostanza è stato chiarito che:

  • la formazione e l’aggiornamento del preposto siano svolti in presenza con cadenza biennale e comunque ogni volta che si verifichino nuovi rischi;
  • l’addestramento debba consistere in una prova pratica, allo scopo di verificare l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi di protezione, ecc. Tutti i dati poi dovranno essere annotati in un apposito registro.

Anche il datore di lavoro e i dirigenti devono seguire un’adeguata e specifica formazione periodica in base ai rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutte le novità introdotte restano sospese fino al 30/6/2022, data entro la quale entrerà in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni in cui dovranno essere chiariti i seguenti aspetti:

  • la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • le modalità di verifica finale di apprendimento al termine dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • le modalità di verifica sull’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esenzione di responsabilità del dirigente scolastico

La nuova normativa prevede un esonero di responsabilità civile, penale e amministrativa per il dirigente scolastico che abbia richiesto, in modo tempestivo, gli interventi strutturali e di manutenzione per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Inoltre, la dirigenza scolastica, sulla base di una valutazione che rilevi un pericolo imminente, può impedire l’utilizzo totale o parziale degli edifici, nonché ordinarne l’evacuazione dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione e alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Quindi, l’esonero di responsabilità scatta solamente nell’ipotesi in cui la dirigenza scolastica abbia fatto tutto ciò che rientrava nella propria competenza per garantire la sicurezza dei locali.

Va precisato che la valutazione dei rischi ricade nella competenza dell’amministrazione tenuta alla fornitura e alla manutenzione degli edifici e che il andrà redatto congiuntamente al dirigente dell’istituzione scolastica.

Infine, sia l’installazione degli impianti (e la loro verifica periodica) che gli interventi strutturali di aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche sono a carico dell’amministrazione tenuta alla loro manutenzione.

PUBBLIREDAZIONALE