Singolare sentenza del Giudice Roberta Santoni Rugiu del Tribunale di Firenze riguardo all’annosa questione del riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale ATA proveniente dagli enti locali. Con la sentenza n° 600/2014 ai lavoratori che si erano rivolti al Tribunale anche e soprattutto in virtù delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, tra cui la recentissima sentenza del 13/5/2014, il Giudice ha risposto dichiarando nullo il ricorso e condannandoli al pagamento delle spese processuali ( ben 5620 euro più le spese generali del 15%, iva e c.p.a.!).
Quello che stupisce poi sono i motivi per cui il ricorso è stato dichiarato nullo:
“non è possibile individuare l’esatta pretesa dell’attore”……..“ Non è indicato da quale amministrazione ognuno di loro provenisse, come vi fosse inquadrato e quale fosse il relativo trattamento retributivo ….”
Eppure, dopo aver chiaramente espresso nel testo del ricorso le motivazioni dei ricorrenti, di ciascuno erano state allegate:
le buste paga dell’Ente Locale di provenienza dove, oltre all’inquadramento, erano desumibili l’anzianità di servizio, lo stipendio base e le voci incentivanti;
L’inquadramento fatto dal MIUR successivamente al passaggio allo Stato da dove si desumeva chiaramente il danno subito, visto che veniva fatto in base allo stipendio tabellare dell’Ente Locale di provenienza ( voci incentivanti escluse) e non in base all’anzianità di servizio;
certificati del servizio fatto nell’Ente locale;
tentativi di conciliazione e/o sentenze precedenti dove erano nuovamente descritte le vicende dei singoli ricorrenti;
le buste paga relative al mese in cui era stato depositato il ricorso da cui si evinceva la scuola di attuale servizio e la progressione di carriera in linea con l’inquadramento precedente fatto dal MIUR ( a dimostrazione che il danno era ancora attuale).
Che è successo? Semplice, il giudice non ha voluto tener conto degli allegati, come fossero estranei al ricorso! Le ragioni? Possono essere molteplici ma sicuramente non hanno niente a che vedere con la nullità del ricorso che era perfettamente valido e documentato.
Oltretutto il Giudice ha negato all’Avvocato Altini che ha presentato il ricorso e che all’udienza aveva richiesto i termini per note, la possibilità di chiarire al Giudice gli aspetti che a quanto pare non aveva compreso.
A 6 dei 9 ricorrenti, che avevano avuto sentenze negative passate in giudicato, poi è stato precluso di agire con un nuovo ricorso, quando invece le recenti sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo, che tra l’altro erano state prodotte al Giudice, come anche studi di studiosi di diritto e di professori universitari ( tra i quali proprio uno di un docente dell’Università di Firenze) sulla questione del giudicato nazionale e del giudicato europeo, specificano che quest’ultimo si deve intendere come prevalente o comunque da tenere in considerazione.
Infatti alla luce della normativa europea le sentenze delle corti europee di giustizia hanno dato ragione ai ricorrenti e addirittura sono arrivate ad emettere provvedimenti di condanna a pagamenti somme quale risarcimento del danno a carico dello Stato Italiano! Questo in casi di ricorrenti che già avevano avuto sentenze negative in Italia passate in giudicato.
La giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che “il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria”.
Quindi il Giudice non ha tenuto in minima considerazione le sentenze delle corti europee di giustizia e non entrando neanche del merito della questione ha dato torto trovando una “ nullita” inesistente!
quindi, ferma restando la possibilità di adire la corte europea dei diritti dell’uomo, i ricorrenti, a stragrande maggioranza, hanno deciso fare l’appello per ribaltare la sentenza ingiusta del Tribunale di Firenze.
Dulcis in fundo:
l’esagerato ammontare delle spese di condanna, neanche la Cassazione si spinge a quelle cifre, e poi per un’unica udienza di 20 minuti senza che neanche si fosse costituita l’Avvocatura dello Stato!
Un piccolo grande neo che può rendere nullo il verbale: “ Sentenza pubblicata con lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale” ma le parti non c’erano e la sentenza il Giudice l’ha letta per conto proprio.
Claudio Galatolo (segretario regionale)
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