Slitta al 31 dicembre 2015 l’esercizio dell’opzione per il Tfr
Viene, pertanto, prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per esercitare l’opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto.
Con la nota operativa n. 16 del 30 marzo 2011 l’Inpdap, nel dar conto di questa importante novità, fa un excursus delle principali norme in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (Tfs) al trattamento di fine rapporto (Tfr).
La facoltà di chiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata introdotta dall’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.
La disciplina dell’opzione è stata poi ulteriormente esplicitata dall’art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., sulla base del quale l’opzione si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all’adesione stessa. La sottoscrizione del modulo – chiarisce l’Istituto – produce effetti in ordine sia all’iscrizione al Fondo sia ai fini della trasformazione del Tfs in Tfr, anche nell’ipotesi in cui il modulo di adesione dovesse essere privo di riferimenti espliciti all’opzione.
Infine, nel richiamare i contenuti della precedente circolare n. 17 del 8 ottobre 2010, punto 5.6., l’Inpdap ribadisce che per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione il suddetto Dpcm, compresa dunque anche l’opzione circa il passaggio dal Tfs al Tfr.