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Slitta la nuova contrattazione integrativa

Con circolare 13 maggio 2010, n. 7 la Funzione Pubblica puntualizza i termini di applicazione delle nuove norme sulla contrattazione integrativa prendendo spunto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ridefinisce il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa. Si tratta di disposizioni che modificano incisivamente le regole della contrattazione collettiva. In particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al conseguimento di risultati ed obiettivi e sarà finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate. Sono inoltre potenziati i controlli e le forme di trasparenza nonchè le sanzioni in caso di stipulazione di contratti integrativi illegittimi per violazione dei vincoli derivanti dai contratti nazionali ovvero dalla legge.

Le nuove disposizioni prevedono “Controlli in materia di contrattazione integrativa”. In effetti, la materia dei controlli sulla contrattazione integrativa viene disciplinata con estrema ricchezza e puntualità. Vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l’oggetto dello stesso,nonchè l’iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni. In merito ai soggetti preposti al controllo, gli organi a tale fine individuati non mutano rispetto al passato ma vengono esplicitamente elencati: si tratta del collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale, degli uffici centrali di bilancio nonché degli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Più precisamente, il controllo avrà ad oggetto la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo:

a) dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
b) dei vincoli derivanti da norme di legge che per espressa disposizione legislativa sono definite “imperative” e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
c) delle disposizioni sul trattamento accessorio, ai fini della verifica della finalizzazione delle risorse a favore del merito e produttività;
d) della compatibilità economico-finanziaria;
e) dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione.
 
In sintesi, agli organi preposti al controllo spetta il compito di effettuare la verifica di compatibilità economica-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, nonché la funzione di verificare la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo estendendosi alla finalizzazione della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell’obiettivo di una maggiore produttività.
 Si sottolinea, tuttavia, che, per tutte le Amministrazioni, l’applicazione di parte delle disposizioni presuppongono l’operatività del sistema di valutazione previsto dal Titolo II del D.L.vo n. 150 del 2009 (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance); per tale sistema sono previsti specifici termini di entrata a regime:
 – entro il 30 aprile 2010 sono costituiti gli organismi indipendenti di valutazione;
– entro il 30 settembre 2010, gli organismi indipendenti di valutazione provvedono a definire i sistemi di valutazione della performance;
– dal 1° gennaio 2011, decorre la piena operatività dei sistemi di valutazione sulla base della Relazione sulla performance.
 Fino al 30 settembre 2010, quindi, le Amministrazioni non potranno procedere all’applicazione puntuale delle disposizioni relative alla differenziazione delle valutazioni, all’attribuzione di incarichi di responsabilità, al premio di efficienza.
Altre norme del D.L.vo n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012 e quindi dal 2013, in quanto ne presuppongono l’entrata in vigore.
E’ questo il caso:
 
– della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi;
– delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati;
– del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione, che richiedono comunque l’intervento del contratto nazionale per la determinazione dell’ammontare;
 
Analogamente, l’applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della “graduatoria di performance” e’ direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrà definire le modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli di merito delle Amministrazioni.
 

Giuseppe Cosimo Tolone

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