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Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione ad un corso di dottorato

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È quanto si evince dalla Risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello inerente alla possibilità di detrarre le spese iscrizione ad un dottorato di ricerca presso l’Università.

I tecnici delle Entrate chiariscono che il dottorato di ricerca rappresenta un titolo che si ottiene dopo aver seguito un corso specifico previsto dall’ordinamento universitario per preparare i laureati a svolgere attività di ricerca di alta qualificazione.
In particolare, la specifica normativa in materia così definisce i dottorati di ricerca: “I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le Università, con proprio regolamento disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso (articolo 4, legge 210/1998)”.
Si tratta, quindi, di veri e propri corsi di istruzione universitaria, per cui i relativi costi d’iscrizione possono beneficiare della detrazione Irpef del 19%.
Tale soluzione risulta in linea con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto il beneficio fiscale per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, tra i titoli e i corsi di studio universitari.
Ed è proprio sulla base di queste interpretazioni che le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione dei redditi considerano agevolabili le spese per l’iscrizione ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, perfezionamento e specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani e stranieri.