Un’insegnante di sostegno assunta con contratto a tempo determinato 1997 presso una scuola elementare di Vicenza ha impugnato il decreto di licenziamento di fine 1997, adottato dalla scuola, perché non è stato ritenuto valido il titolo di specializzazione dalla stessa conseguito a seguito della frequentazione di un corso di durata biennale autorizzato dalla Regione Sicilia.
La direttrice didattica delle scuola si era attenuta a quanto disposto dal Provveditorato agli studi di Vicenza che con propria nota aveva invitato a non ritenere validi i titoli di specializzazione rilasciati a seguito di corsi autorizzati dalla Regione Siciliana.
La ricorrente ha impugnato l’atto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 353 del 25 marzo 2015, ha ritenuto il ricorso fondato, perché la Regione Sicilia è stata ritenuta competente ad organizzare corsi speciali abilitanti all’insegnamento di sostegno, nelle scuole elementari statali, su tutto il territorio nazionale.
La materia è, infatti, regolata dal D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità), dove all’art. 8 si è previsto che, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, il personale direttivo e docente “deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione”.
Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3487), nel decidere una controversia analoga, ha stabilito che spetta alla potestà legislativa e amministrativa della Regione Sicilia regolare le modalità di svolgimento dei “corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione”, di cui al D.P.R. n. 970 del 1975, che si svolgono nel territorio regionale.
Tali competenze sono state concretamente esercitate dalla Regione Sicilia con apposita ordinanza del 1995, con cui la Regione ha disciplinato nel proprio territorio “i corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione” di cui al citato D.P.R. n. 970 del 1975, stabilendo che gli enti indicati in tale ordinanza, compresi gli istituti privati, possono presentare una apposita domanda che poi sarà esaminata dall’assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Se l’amministrazione regionale ritiene che sussistano determinati requisiti emana appositi decreti di riconoscimento.
Nel caso di specie, dal diploma conseguito dalla ricorrente, è risultato che l’ente che lo ha rilasciato ha ottenuto il previo riconoscimento da parte dell’assessore regionale.
Ne deriva l’illegittimità del decreto di licenziamento impugnato per non avere considerato quale titolo idoneo quello conseguito dalla ricorrente all’esito della partecipazione ad un corso che, in attuazione di quanto prescritto dalla citata ordinanza, aveva ottenuto il decreto di riconoscimento da parte della Regione Sicilia, e che pertanto, in ragione delle competenze riconosciute alla medesima Regione, era da ritenersi equipollente ad un corso riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.
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