I lettori ci scrivono

Sono visibili i sintomi del malessere della scuola

Trecentosessantasei insegnanti di Catania, Siracusa e Palermo hanno firmato una lettera aperta, indirizzata docenti e a dirigenti scolastici, che stravolge l’animus della normativa vigente a cui fanno riferimento. [CFR Didattica a distanza, lettera aperta a docenti e dirigenti scolastici]

Il vulnus che ammorba tutta la scuola è affiorato. Speriamo che nei piani alti di viale di Trastevere se ne accorgano: la gestione scolastica deve essere ricondotta nell’alveo istituzionale!

Ecco la chiusura dello scritto: “Esercitiamo in modo consapevole la nostra libertà di insegnamento e ricordiamoci che siamo noi a decidere come impostare e sviluppare la didattica, sia essa in presenza che a distanza. Ogni docente italiano è libero di utilizzare la strumentazione che preferisce e i presidi farebbero bene in questa fase, se ne sono ancora capaci, a non imporre nulla ed evitare così ulteriori tensioni che aggravano una situazione difficile per tutti”.

Il monito ai dirigenti è così giustificato: “.. nessuna circolare del MIUR può modificare la legge (innanzitutto il T.U. del 1994), e che quindi non c’è nessun obbligo a seguire queste procedure..”

I firmatari hanno concentrato la loro attenzione su un solo articolo della legge; lo considerano autonomo, indipendente dall’ambito in cui è collocato.

Si tratta dell’art. 1 del TU che, oltre ad essere scisso dal contesto, è stato letto parzialmente. Un errore che nella scuola è ricorrente: é prassi ordinaria ritenere che il mandato conferito ai docenti sia il programma. Le finalità formative e educative di sistema, premessa alle indicazioni curriculari, sono ritenute non vincolanti e, a volte, nemmeno conosciute. Il libro di testo è l’apripista.

Entriamo nel vivo della questione.

Art. 1 – Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1)   Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

2)   L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

3)   E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

Ne discende:

la libertà d’insegnamento, essendo subordinata alle norme costituzionali e alle disposizioni del TU, è da collocare nel suo ambito generativo e, in particolare, all’interno del modello organizzativo.

La scuola è un sistema: tutte le sue componenti concorrono al conseguimento della “piena formazione della personalità degli alunni”.

L’unicità del traguardo implica il coordinamento degli insegnamenti, la loro equifinalizzazione.

Il TU ha modellato la struttura decisionale della scuola: l’insegnamento, funzione esecutiva/operativa, è subordinato a quella strategica e a quella tattica. La sua attività é vincolata dalle decisioni assunte collegialmente.

Il dirigente scolastico ha il compito di vincolare la progettazione didattica dei docenti al rispetto delle decisioni formative e educative assunte, funzione imprescindibile.

La libertà d’insegnamento consiste nella scelta e nell’organizzazione delle opportunità, concettuali e strumentali, finalizzandole sia al perseguimento dei traguardi di sistema, sia alla trasmissione di una precisa immagine della disciplina di competenza.

Enrico Maranzana

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