Il D.Lgs. 81/08 dice che all’interno degli edifici scolastici durante i mesi estivi la temperatura dell’aria consigliata deve essere compresa tra 24 e 27 °C.
Mentre per i mesi invernali la temperatura deve variare tra 18 e 22 °C . In tutte e due i casi la tolleranza ammessa è di 1 °C.
Anche il tasso di umidità relativa viene considerato dal testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, quest’ultima può attestarsi tra il 45 e il 70%.
Inoltre, per evitare sbalzi termici eccessivi e dannosi alla salute degli studenti e del personale scolastico, la differenza tra la temperatura interna dell’ambiente di studio e quella esterna, non dovrebbe essere maggiore di 7 °C (con particolare attenzione all’uso estivo dei condizionatori d’aria).
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Detto questo, si può dire che è sconsigliato lo svolgimento di attività didattiche in ambienti dove la temperatura sia superiore ai 27 gradi centigradi, a maggior ragione se le temperature estive raggiungono i quasi 40 gradi centigradi.
Allo stesso modo, nel caso della presenza in funzione di impianti di condizionamento dell’aria, in aula non si dovrebbe scendere sotto i 24 gradi centigradi, tenendo ben presente la temperatura degli ambienti privi di condizionatori, affinché la differenza di temperatura non sia oltre i limiti consentiti, ovvero 7 °C.
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