Scriviamo questo articolo perché siamo venuti a conoscenza che una dirigente scolastica di una scuola secondaria di secondo grado, ieri, sabato 15 giugno alle ore 12, ha notificato il soprannumero ad alcuni docenti e contestualmente ha imposto di presentare la domanda di mobilità alle ore 8 del lunedì successivo, il 17 giugno.
In sostanza ai malcapitati docenti sono state concesse soltanto 44 ore di tempo per preparare la domanda di mobilità con relativi allegati.
Un modo scorretto di agire che confligge con l’art. 23 comma 10 del CCNI sulla mobilità del 11 marzo 2013. In questo articolo del contratto sulla mobilità, da noi citato, si spiega che, qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l’anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie interne d’istituto. I dirigenti scolastici avrebbero l’obbligo, sempre secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale, di pubblicare all’albo on line della scuola, la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l’indicazione della nuova dotazione organica.
Fatto questo notificano immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare, entro 5 giorni dalla data della predetta notifica, il modulo per la domanda di trasferimento ed eventualmente anche quello di passaggio di cattedra o di ruolo. Il passaggio di ruolo è ammissibile se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
Nel caso in cui il docente avesse già presentato la domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
I dirigenti scolastici invieranno quindi immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.
Detto questo si può notare che nel caso specifico i docenti a cui è stato notificato il soprannumero ieri 15 giugno avrebbero, secondo i dettami della norma, tempo fino al 19 giugno per presentare questa domanda di trasferimento. La cosa disdicevole di questa vicenda sta nel fatto che non si tiene assolutamente conto dello stato psicologico di quei docenti a cui viene notificato lo status di perdenti posto, ma si rincara la dose imponendo, con il rischio di fare errori, la celerità di consegna delle domande di mobilità.
Tanto, chi se ne frega se il soprannumerario dopo la beffa della perdita della cattedra subisce anche il danno di sbagliare domanda di mobilità?
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