Il soprannumero dei docenti è legato al calo delle iscrizioni. Il 31 gennaio 2019, alle ore 20:00, scadono i termini per le iscrizioni degli studenti alle prime classi dell’anno scolastico 2019/2020. Quindi entro il mese di marzo/aprile, sarà predisposto l’organico dell’autonomia.
I problemi della riduzione di organico
Nei singoli istituti scolastici, nei casi di riduzione degli organici, si dovrà fare i conti con il soprannumero o con le cattedre orarie esterne ex novo. Se in Istituto di Istruzione Superiore sono in uscita 10 classi quinte, ma le iscrizioni consentono solo la composizione di 6 classi prime, questo comporta, per l’anno scolastico 2019/2020 un netto calo degli organici e, in mancanza di pensionamenti, anche la perdita di posti o, nella migliore dell’ipotesi, del completamento orario esterno in altra scuola.
Stesso ragionamento può essere fatto per un Istituto Comprensivo dove se alla primaria dovessero uscire 7 classi quinte ed entrare solo 3 classi prime, la riduzione comporterà, sempre che non ci siano insegnanti pronti per la pensione, perdita di posti. Per la scuola secondaria di primo grado bisognerà valutare la differenza tra le terze uscenti e le prime entranti per comprendere quanti posti si potrebbero perdere.
Questi semplici calcoli si potranno fare già la mattina del 1° febbraio 2019 quando al SIDI si avranno i numeri definitivi degli alunni iscritti che andranno a costituire le classi prime.
Graduatoria interna per individuare i perdenti posto
Il calo di iscrizioni è la causa principale della riduzione degli organici e del conseguente soprannumero da parte dei docenti che si trovano nelle ultime posizioni delle graduatorie di istituto. È utile sapere che non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Nel caso di concorrenza tra più insegnanti gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo. Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.