Un docente sorprende alcuni studenti a fumare uno spinello nel cortile della scuola e chiama la polizia. Uno dei ragazzi, però, furioso per la segnalazione, si scaglia contro il docente, lo strattona e gli strappa la camicia: “Sei un bastardo”, graffiandolo anche in un braccio.
L’episodio, segnalato dall’edizione veneta del Corriere della Sera, risale a giovedì in un istituto professionale di Vicenza e si è concluso con una denuncia per lo studente aggressore e con una segnalazione in prefettura, invece, per il sedicenne che si è accollato la responsabilità della droga, trovato con quattro grammi e mezzo di marijuana.
Il docente, quarantaquattro anni, non ha voluto lasciar correre, anche per dare una lezione ai ragazzi, per farli desistere dal consumare stupefacente, ma, purtroppo, ne ha subito le conseguenze.
La direzione scolastica potrebbe far scattare eventuali provvedimenti disciplinari per i ragazzi coinvolti nell’incresciosa vicenda.
Su Instagram, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, commenta così l’accaduto: “Solidarietà al professore di un istituto professionale di Vicenza aggredito da uno studente sorpreso a fumare uno spinello. La droga fa male ed è inammissibile che venga portata a scuola. Al docente che ha subito violenza e agli altri insegnanti vittime di vessazioni a scuola chiedo di non arretrare nella determinazione con cui esercitano il loro prezioso ruolo educativo. La scuola ha bisogno di loro per costruire una società migliore. Anche per questo motivo abbiamo voluto reintrodurre l’educazione civica, lasciata per troppo tempo nel dimenticatoio, tra le materie di studio”.
Il professore, nel momento in cui esercita la sua funzione, e cioè quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.
L’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.
L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).
L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
Tipologie di pubblici ufficiali
La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.
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