Home Sicurezza ed edilizia scolastica Sorveglianza sanitaria: quando le visite mediche sono effettuate oltre l’orario di servizio

Sorveglianza sanitaria: quando le visite mediche sono effettuate oltre l’orario di servizio

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Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro) la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro, ai fini della tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.

E il lavoratore, ai sensi del successivo art. 20, lettera i), ha l’obbligo di sottoporsi a tali controlli.

Nulla dice però la legge sulle modalità di svolgimento delle visite, in particolare per quanto riguarda l’orario in cui effettuarle.

Per tale ragione l’unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’ art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’istante ha chiesto “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego come da art. 41 D.Lgs. 81/08 detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario”.

Il Ministero del Lavoro fa questo ragionamento: sebbene il T.U. in materia di sicurezza sul lavoro non indichi espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, è evidente che l’effettuazione della visita medica sia funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinino la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.

Nel contempo non si può ignorare quanto previsto dall’art. 15, comma 2, che espressamente prevede che “Le misure relative al/a sicurezza. all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Di conseguenza, la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha ritenuto che “i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ ordinamento”.