Una docente di un Istituto Comprensivo di Milano ha ricorso in Corte d’Appello per chiedere l’annullamento della sospensione di due giorni dall’insegnamento inflitta dalla sua Dirigente scolastica e ottiene l’annullamento di questa sanzione disciplinare.
I fatti che hanno portato la Dirigente scolastica a sanzionare la docente con due giorni di sospensione dall’insegnamento sono i seguenti: “in data 31.5.16, alle ore 9,55 la Dirigente scolastica entrava nel cortile della scuola (…) e trovava un gruppo di circa 10 studenti minorenni della classe terza X della scuola secondaria I grado, che stavano giocando a pallone nel cortile e riconosceva, in particolare, l’alunno XXXXXXX XXXX. La dirigente notava, immediatamente, che non era presente con loro alcun docente. La Dirigente chiedeva pertanto agli studenti quale fosse il docente in carico per l’ora di lezione in corso e dove fosse tale docente. Gli studenti, quindi, rispondevano: la prof.ssa XXXXX, che si trova nell’auditorium. La Dirigente scolastica radunava quindi gli studenti e li accompagnava immediatamente nel seminterrato, in auditorium, dove la prof.ssa XXXXX svolgeva le prove di un concerto musicale con la restante parte della classe. Al momento in cui sopraggiungeva in auditorium, riconsegnando gli studenti alla prof.ssa XXXXX e rilevando che la docente non poteva lasciare da soli gli studenti, la prof.ssa XXXXX dava ragione al Dirigente”. Questa è la versione addotta dalla Dirigente scolastica in sede di dibattimento, ma a tal proposito esistono versioni testimoniali difformi e che non avrebbero dovuto in alcun modo rappresentare un motivo di contestazione nei confronti della docente.
La docente a cui era stata inflitta la sanzione della sospensione dall’insegnamento per due giorni a causa dell’incauto comportamento di avere lasciato una parte di alunni nel cortile senza alcuna sorveglianza, chiede alla corte di Appello di Milano di accertare la nullità ovvero annullare la sanzione disciplinare irrogata dalla Dirigente Scolastica corrispondente a due giorni di sospensione dall’insegnamento; di ordinare il riaccredito della retribuzione non versata alla ricorrente in ragione della sospensione dall’insegnamento e dei relativi diritti previdenziali; di ordinare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la cancellazione della sanzione disciplinare dai documenti di carriera della ricorrente.
La sentenza n.1160/2019 del 10 giugno 2019 della Corte di Appello di Milano ritiene fondato il motivo inerente la eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione della sospensione rientrando, invece, tale competenza in quella riservata all’UPD.
Il Collegio, infatti, non condivide l’interpretazione adottata dal Ministero dell’Istruzione con la circolare 88/2010, ritenuta dal Tribunale conforme al dettato legislativo di riferimento, secondo la quale, il dirigente scolastico e l’ufficio per i provvedimenti disciplinari avrebbero entrambi competenza ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari applicabili a seguito dell’accertamento di infrazioni connotate da gravità; fermo restando, però, che la sanzione in concreto applicabile dal dirigente scolastico non può eccedere i 10 giorni.
In sostanza, va affermato che nella scuola, nei confronti del personale docente, la sanzione della sospensione, indipendentemente dalla sua durata, può essere inflitta solo dall’UPD e non dal Dirigente scolastico (in tali termini si è espresso più volte non solo questa Corte ma, tra le altre, anche la Corte di Appello di Torino sentenza n. 1079/13, la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 819/18, la Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 145/18).
Per cui la Corte di Appello di Milano dichiara la nullità della sanzione disciplinare di giorni due di sospensione irrogata dal dirigente scolastico alla docente, condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in complessivi €. 3500,00 oltre spese generali ed oneri di legge. Non può trovare accoglimento la domanda restitutoria avanzata dall’appellante in assenza di prova dell’effettività delle trattenute.
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