A volte capita che a decidere le sospensioni di qualche giorno da scuola di uno studente sia il Dirigente scolastico in autonomia, ma questa modalità di sospensione è illegittima.
Per decidere il tipo di sospensione da dare ad uno studente che ha avuto comportamenti inadeguati al contesto scolastico, non può essere il dirigente scolastico ma è un provvedimento che deve essere preso dal Consiglio di classe o nei casi più gravi dal Consiglio di Istituto.
Con il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 che integra il DPR 249/98 si stabiliscono cinque gradi di sanzione per gli studenti della scuola secondaria. In primis ci sono le sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, le quali devono essere definite e individuate dai regolamenti d’istituto ( deliberati dal Consiglio di Istituto) e in essi vanno stabiliti gli organi competenti ad irrogarle.
Poi ci sono le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg., le quali sono adottate dal Consiglio di classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori).
Si prosegue con le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 gg. le quali sono adottate dal Consiglio d’istituto.
Si passa alle sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente fino al termine dell’anno scolastico, le quali sono adottate dal Consiglio d’Istituto.
Infine ci sono le sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale, o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, le quali sono adottate dal Consiglio d’Istituto.
Lo studente che riceve un provvedimento sanzionatorio e volesse impugnarlo può farlo tramite un motivato ricorso. È utile sapere che avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia Interno alla scuola, il quale è tenuto ad esprimersi nei 10 giorni successivi.
Vi è un ulteriore Organo di Garanzia a livello Regionale, il quale è organismo adito a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse, anche contenute nei regolamenti d’Istituto.
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