Personale

Sospensioni studenti, decide il Consiglio di classe o di Istituto

A volte capita che a decidere le sospensioni di qualche giorno da scuola di uno studente sia il Dirigente scolastico in autonomia, ma questa modalità di sospensione è illegittima.

Normativa di riferimento sulle sospensioni degli studenti

Per decidere il tipo di sospensione da dare ad uno studente che ha avuto comportamenti inadeguati al contesto scolastico, non può essere il dirigente scolastico ma è un provvedimento che deve essere preso dal Consiglio di classe o nei casi più gravi dal Consiglio di Istituto.

Con il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 che integra il DPR 249/98 si stabiliscono cinque gradi di sanzione per gli studenti della scuola secondaria. In primis ci sono le sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, le quali devono essere definite e individuate dai regolamenti d’istituto ( deliberati dal Consiglio di Istituto) e in essi vanno stabiliti gli organi competenti ad irrogarle.

Poi ci sono le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg., le quali sono adottate dal Consiglio di classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori).

Si prosegue con le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 gg. le quali sono adottate dal Consiglio d’istituto.

Si passa alle sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente fino al termine dell’anno scolastico, le quali sono adottate dal Consiglio d’Istituto.

Infine ci sono le sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale, o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, le quali sono adottate dal Consiglio d’Istituto.

Come impugnare l’atto di sospensione dello studente

Lo studente che riceve un provvedimento sanzionatorio e volesse impugnarlo può farlo tramite un motivato ricorso. È utile sapere che avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia Interno alla scuola, il quale è tenuto ad esprimersi nei 10 giorni successivi.

Vi è un ulteriore Organo di Garanzia a livello Regionale, il quale è organismo adito a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse, anche contenute nei regolamenti d’Istituto.

 

 

 

Lucio Ficara

Articoli recenti

Concorsi docenti, chi aveva il Covid e s’assentò non potrà fare la prova suppletiva: il Tar respinge il ricorso citando il Consiglio di Stato

Ha fatto bene il ministero dell'Istruzione a non riprogrammare le prove concorsuali del 2022 (per…

20/12/2024

Tragedia Zagabria: 19enne entra in una scuola, uccide un bambino e ferisce altri alunni e la maestra

Questa mattina, venerdì 20 dicembre, a Zagabria, in Croazia, un 19enne ha fatto irruzione in…

20/12/2024

Compiti per le vacanze, sì o no? Per un docente su due non andrebbero assegnati – RISULTATI SONDAGGIO

Un docente su due è favorevole a non appesantire il carico di lavoro degli studenti…

20/12/2024

Commissioni concorso docenti PNRR 2, domande entro il 2 gennaio 2025

Sul portale INPA sono disponibili i due bandi per la selezione dei componenti delle commissioni…

20/12/2024

L’Intelligenza Artificiale come compagna di scuola, il progetto di un istituto

L’istituto tecnico G. Marconi di Dalmine, in provincia di Bergamo, una delle istituzioni più all’avanguardia…

20/12/2024

Ultimi dati di “Okkio alla salute”: in Emilia-Romagna il numero dei bambini obesi o in sovrappeso è al di sotto della media nazionale, ma c’è ancora molto da fare

Alla fine l’educazione alimentare nelle scuole paga! Con tempi medio-lunghi, d’accordo, ma i risultati si…

20/12/2024