Le motivazioni si rifersicono alla posizione di incompatibilità di alcuni componenti della commissione giudicatrice.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2013, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della commissione giudicatrice presso l’U.S.R. Campania del 13/07/2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
A) Considerato che, ad un sommario esame, sono ravvisabili le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm., in quanto appaiono sussistere i profili di incompatibilità ex art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, denunciati con riguardo alle posizioni di alcuni componenti della commissione giudicatrice;
Rilevato, poi, che la ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto a tre soli controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione dell’elenco impugnato ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;
Considerato, in proposito, che:
– la notificazione per pubblici proclami è prevista dall’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall’art. 150 cod. proc. civ.;
– l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’art. 151 cod. proc. civ.”;
– in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall’art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:
– l’avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l’indicazione dei nominativi dei controinteressati ed il testo integrale del ricorso sono consultabili sul sito Internet dell’amministrazione competente (nel caso di specie: hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami);
– parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura: a) che l’avviso sia pubblicato sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi; b) che siano inseriti sul sito del Ministero della Istruzione il testo integrale del ricorso e l’indicazione nominativa dei controinteressati (così come desumibili dall’elenco approvato con D.D.G. dell’Ufficio scolastico regionale della Campania prot. n.AOODRCA.9460 del 30.10.2012); inoltre, in calce al testo del ricorso dovranno essere puntualmente riportati i seguenti estremi identificativi del provvedimento impugnato: “decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012, recante l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con d.d.g. 13 luglio 2011”, nonché il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del …, n. …, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”; c) di richiedere tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell’intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); d) che il ricorso integrato dall’avviso non sia comunque rimosso dal sito dell’amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;
Ritenuto, infine, che:
– una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia potrà essere definita nel merito;
– ai fini del decidere in tale sede, occorre acquisire i verbali della commissione giudicatrice, relativi alle operazioni di elaborazione delle tracce ed all’espletamento delle prove scritte;
– appare equo compensare interamente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
– accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto sospende l’ulteriore espletamento della procedura concorsuale;
– ordina che si provveda all’integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
– ordina al Ministero dell’istruzione di ottemperare all’incombente istruttorio di cui in motivazione, mediante deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione richiesta, nonché di ogni altro documento ritenuto utile, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione a cura di parte della presente ordinanza;
– fissa alla data del 3 luglio 2013 l’udienza pubblica per la decisione della controversia nella sede di merito;
– spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013
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