E’ stato approvato nella giornata del 20 maggio dal Consiglio dei Ministri il decreto che modifica il decreto legislativo n. 66 del 2017 in materia di sostegno e inclusione.
Il provvedimento corregge e modifica le disposizioni più contestate del decreto emanato in applicazione della legge 107/2015.
Alla luce di queste modifiche, ci chiedono alcuni lettori: “Si può essere confermati come supplenti su posto di sostegno? Ed in quali casi?
Decreto inclusione: conferma supplenza solo se il docente ha il titolo
Fra le modifiche, infatti, spicca quella relativa all’articolo 14 del decreto 66, che andrebbe ad incidere su un aspetto molto importante: consentire la proroga della supplenza sul sostegno, su richiesta della famiglia e valutazione del dirigente scolastico, solo agli insegnanti con il titolo di specializzazione.
Infatti, il decreto 66/2017 all’articolo 14 recita in tal senso: “Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’ quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015”.
La modifica approvata dal Consiglio dei Ministri prevede invece: “le parole “per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni,” sono sostituite dalle seguenti: “e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12”.
Pertanto, in nome della continuità didattica, il docente potrebbe essere confermato sul posto, a patto però che abbia il titolo di specializzazione.
Decreto inclusione: i docenti saranno direttamente coinvolti
La bozza del documento approvato, conferma anche che i docenti titolari su posto comune, purché in possesso del titolo, possono svolgere una parte del proprio orario per attività di sostegno.
I docenti di sostegno saranno comunque coinvolti direttamente della gestione dell’alunno: infatti, mentre il testo originario prevedeva un ruolo centrale del GIT, ovvero i Gruppi per l’Inclusione Territoriale, tanto che dovessero essere proprio tali gruppi ad autorizzare le ore di sostegno richieste da ogni scuola, adesso ci saranno dei gruppi di docenti esperti nell’inclusione, a disposizione delle scuole per supportarle in tutti i passaggi e per svolgere attività di formazione e miglioramento dei processi di inclusione.
A definire le ore sarà il gruppo in passato chiamato GLHO, che ha il compito di redigere il Piano educativo individualizzato dell’alunno (PEI).
Questo Piano, messo a punto da chi conosce sia le peculiarità dello studente sia le caratteristiche del contesto in cui apprende e vive la sua socialità, dovrà definire non solo le ore di sostegno, ma anche tutte le misure utili a rendere quanto più efficace possibile la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività della classe e della scuola.
Adesso la bozza di decreto dovrà passare dalle Commissioni parlamentari (non dall’aula) per il parere e poi sarà approvato in via definitiva dal Governo.
Se non ci saranno intoppi potrà entrare in vigore a partire dal 1° settembre prossimo.
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