E’ stato approvato nella giornata del 20 maggio dal Consiglio dei Ministri il decreto che modifica il decreto legislativo n. 66 del 2017 in materia di sostegno e inclusione.
Il provvedimento corregge e modifica le disposizioni più contestate del decreto emanato in applicazione della legge 107/2015.
Alla luce di queste modifiche, ci chiedono alcuni lettori: “Si può essere confermati come supplenti su posto di sostegno? Ed in quali casi?
Fra le modifiche, infatti, spicca quella relativa all’articolo 14 del decreto 66, che andrebbe ad incidere su un aspetto molto importante: consentire la proroga della supplenza sul sostegno, su richiesta della famiglia e valutazione del dirigente scolastico, solo agli insegnanti con il titolo di specializzazione.
Infatti, il decreto 66/2017 all’articolo 14 recita in tal senso: “Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’ quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015”.
La modifica approvata dal Consiglio dei Ministri prevede invece: “le parole “per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni,” sono sostituite dalle seguenti: “e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12”.
Pertanto, in nome della continuità didattica, il docente potrebbe essere confermato sul posto, a patto però che abbia il titolo di specializzazione.
La bozza del documento approvato, conferma anche che i docenti titolari su posto comune, purché in possesso del titolo, possono svolgere una parte del proprio orario per attività di sostegno.
I docenti di sostegno saranno comunque coinvolti direttamente della gestione dell’alunno: infatti, mentre il testo originario prevedeva un ruolo centrale del GIT, ovvero i Gruppi per l’Inclusione Territoriale, tanto che dovessero essere proprio tali gruppi ad autorizzare le ore di sostegno richieste da ogni scuola, adesso ci saranno dei gruppi di docenti esperti nell’inclusione, a disposizione delle scuole per supportarle in tutti i passaggi e per svolgere attività di formazione e miglioramento dei processi di inclusione.
A definire le ore sarà il gruppo in passato chiamato GLHO, che ha il compito di redigere il Piano educativo individualizzato dell’alunno (PEI).
Questo Piano, messo a punto da chi conosce sia le peculiarità dello studente sia le caratteristiche del contesto in cui apprende e vive la sua socialità, dovrà definire non solo le ore di sostegno, ma anche tutte le misure utili a rendere quanto più efficace possibile la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività della classe e della scuola.
Adesso la bozza di decreto dovrà passare dalle Commissioni parlamentari (non dall’aula) per il parere e poi sarà approvato in via definitiva dal Governo.
Se non ci saranno intoppi potrà entrare in vigore a partire dal 1° settembre prossimo.
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