Fra le varie incombenze dei docenti di sostegno, un ruolo senz’altro di primo piano è rappresentato dal PEI per gli alunni disabili, mentre il PDP per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) sono compilati dal docente su posto comune.
Per quanto riguarda il PEI, ovvero il piano educativo individualizzato, bisogna dire che se si tratta di prima certificazione, dev’essere preceduto da un Profilo Dinamico Funzionale (PDF), si legge sul sito Disabili.com.
Bisogna sottolineare per quanto riguarda il PDP, che questo non è sempre obbligatorio: infatti, in base alla L. n. 170/10, al decreto attuativo n. 5669/11 ed alle Linee Guida annesse, per gli alunni con DSA è prevista obbligatoriamente la stesura di un PDP contenente gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessarie al successo scolastico dell’alunno. Tale documento ha pieno valore formale e quanto in esso stabilito dev’essere garantito anche in sede di verifiche e di esami finali.
Per quanto riguarda i BES, la direttiva ministeriale del 27/12/12 distingue tre sottocategorie di BES: disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) ed evolutivi specifici e svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. Il documento può essere redatto anche in presenza di altri BES, diagnosticati o meno.
In quest’ultima categoria di BES, possono esserci deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD); in altri casi, invece, sono riconducibili a diverse forme di svantaggio derivante da disagi economici e sociali, linguistici o culturali, come ad esempio i bambini e i ragazzi che vivono importanti forme di marginalità o che sono da poco arrivati in Italia.
In tutti questi casi il PDP non è obbligatorio, ma è deciso dal Consiglio di Classe e può avere anche carattere temporaneo, per brevi periodi durante l’anno scolastico.
Bisogna ricordare che le modalità di personalizzazione dei PDP per tali situazioni si trovano nella CM n. 8/13. Ulteriori indicazioni sulle modalità di intervento vengono poi fornite nella nota n. 2563/13.
Infine, anche in assenza di tali piani di lavoro relativi ai diversi Bisogni Educativi Speciali, continua il sito Disabili.com, è sempre possibile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, in virtù di quanto disposto dal DPR n. 275/99 e della L. n. 53/03.
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