Un sostegno economico alle famiglie a causa della periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici per l’emergenza COVID-19
Gli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 come chiariti dalla circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020 dispongono, per l’anno 2020, gli aiuti di seguito elencati a favore dei genitori di figli di età fino a 12 anni e dei genitori di soggetti portatori di handicap, per questi ultimi senza limiti di età di tali figli, a causa della sospensione, dal 5 marzo 2020, di tutti i servizi didattici, come sancito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.
Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS ed i lavoratori autonomi
Il citato articolo 23 prevede un congedo continuativo o frazionato, in ogni caso non superiore a quindici giorni retribuito a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il diritto appena descritto può essere chiesto tanto dall’uno quanto dall’altro genitore e spetta anche ai genitori affidatari. Il congedo in discorso spetta nelle misure di cui appresso:
· Lavoratori dipendenti del settore privato – Ad essi è riconosciuta un’indennità in ragione del 50% della retribuzione di cui all’art. 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo qui detto, senza rateo di accessori, come 13a o altro), nonché la contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 (congedo parentale) e 33 (prolungamento del congedo) del citato d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante questo periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo di cui sopra. con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. · Lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS – L’indennità cui hanno diritto i lavoratori iscritti alla suddetta gestione è calcolata, per ciascuna giornata indennizzabile, in misura pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità (pari all’80% della retribuzione del periodo precedente all’inizio della sospensione). · Lavoratori autonomi iscritti all’INPS – Un’indennità pari a quella descritta al punto precedente è estesa alla presente categoria di lavoratori. Ad essi, la presente indennità, è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. (principalmente professionisti senza cassa di previdenza, come i fisioterapisti ed altri). Fermo restando quanto detto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione, anche in questo caso, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei suddetti servizi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa ai congedi fin qui illustrati, ai medesimi genitori (genitori con figli di età non superiore a 12 anni o portatori di handcap) è concesso un cosiddetto bonus baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro per l’acquisto di servizi di custodia dei loro figli aventi l’età o le condizioni già illustrati sopra e nell’arco temporale ivi detto. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Anche i professionisti con cassa di previdenza privata (come avvocati commercialisti etc.) possono usufruire del presente bonus a condizione che la cassa di previdenza alla quale sono iscritti trasmetta all’INPS la relativa richiesta corredata dell’elenco degli aventi diritto.Le modalità operative per accedere al congedo di cui sopra, ovvero al bonus appena descritto sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute all’INPS, tale istituto provvede al monitoraggio della spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di complessivi 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, esso procede al rigetto delle domande che esorbitano la detta misura di stanziamento.
Anche i dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire del congedo o del bonus baby-sitting rappresentati sopra. Tali diritti non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting in alternativa alla prestazione del congedo di quindici giorni è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro Il bonus si applica in tale misura anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Lo stanziamento erogato per fare fronte a questa spesa è nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Ai fini dell’accesso al bonus di cui si dice, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. La domanda qui nominata è esente da imposta di bollo.
Il decreto “Reddito di emergenza” in discussione potrebbe modificare quanto si è detto sopra.
Salvatore Freni