Nella giornata del 7 febbraio si è tenuta una riunione informativa fra Miur e sindacati in cui si è parlato dello stato delle deleghe alla legge 107/2015. Fra i temi discussi, si è parlato della delega all’inclusione scolastica, in particolare dei GLIR e GIT.
Il decreto in questione, il 66/2017, è bene ricordare, prevede i GLIR a livello regionale, mentre il GIT riguarda l’ambito territoriale ed è presente uno in ogni provincia. Infine, ogni singola scuola costituisce un GLI
Funzioni del GLIR
Come indica l’Art. 9 del Decreto Legislativo 66/2017, è bene sapere che presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) è istituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) che avranno i seguenti compiti:
– consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
– supporto ai Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT);
– supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
Inoltre ogni GLIR viene presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.
Composizione commissione
Tuttavia, l’informativa del 7 febbraio era incentrata sulla composizione del GLIR, che avrà una commissione così composta:
– Il dirigente dell’USR
– 3 tre ispettori dirigenti tecnici amministrativi
– 4 dirigenti scolastici
– 3 docenti esperti
– 5 rappresentanti delle regioni
– 5 degli enti locali
– 5 delle associazioni di consulenza e supporto per l´applicazione della legge 104 con compiti consultivi.
Infine, tale commissione avrà un incarico della durata di 3 anni rinnovabile per un altro mandato.