Ora
Le precedenti decisioni di merito ritenevano che lo Stato dovesse rimborsare le spese per i docenti per il sostegno poiché in base all’art. 33, comma 4, Cost. lo Stato deve assicurare alle scuole paritarie ed ai loro allievi trattamento eguale alle scuole statali ed ai loro studenti.
Ne conseguiva che, dal momento che lo Stato paga il sostegno agli alunni delle scuole statali, avrebbe dovuto pagarlo anche agli studenti delle scuole paritarie; anzi ove ciò non avvenisse, vi sarebbe discriminazione tra i due tipi di studenti, censurabile ai sensi della legge n. 67/2006 e dell’art. 3, comma 2, Cost. che vietano la discriminazione tra alunni senza disabilità e con disabilità delle scuole paritarie (che dovrebbero pagarsi il docente per il sostegno) e tra quelli con disabilità delle scuole statali (che hanno il sostegno pagato dallo Stato) e delle paritarie.
Argomenta
Queste ultime, afferma
A mio parere, la decisione si fonda sostanzialmente sull’art. 33, comma 3, Cost. che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro fin dall’approvazione della Costituzione. Nella prassi politica, tradotta in atti legislativi lo Stato, col voto contrario minoritario dei partiti laici, ha sempre erogato ed eroga fondi alle scuole paritarie direttamente a quelle primarie parificate in base alla convenzione con la quale dette scuole ricevono la concessione di gestire corsi per conto dello Stato, ricevendone il compenso, sia indirettamente tramite bonus e vaucer agli alunni.
E quanto agli alunni con disabilità l’art. 1, comma 14, della stessa legge n. 62/2000 sulla parità scolastica stanzia un finanziamento apposito, ovviamente che però non copre il costo dello stipendio annuale di un docente per il sostegno.
E’ probabile che, a questo punto, le scuole paritarie, potrebbero invocare la violazione dell’art. 33, comma 4, della Costituzione. Però nel ricorso rigettato questa eccezione di costituzionalità non è stata sollevata e quindi, per questo caso, la decisione della Corte di Cassazione è ormai passata in giudicato. Ma non è detto che essa non possa essere sollevata in altra eventuale causa, dal omento che le decisioni della Cassazione valgono solo per la causa trattata e hanno solo valore di precedente giurisprudenziale per il futuro.
Sarà interessante vedere come verrà, in tal caso, risolto il conflitto apparente tra i commi 3 e 4 dell’art. 3 Cost, specie alla luce dei finanziamenti fin qui legalmente erogati dallo Stato alle scuole paritarie, anche proprio per l’inclusione degli alunni con disabilità.
Potrebbe riaprirsi l’annoso dibattito tra scuola statale e privata a causa dell’inclusione degli alunni con disabilità? E con quali risvolti politici?