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Sostegno, le ore devono essere quelle riportate dal PEI con rapporto 1/1. Lo dice il Tribunale di Palermo

Son ben 7 i provvedimenti del Tribunale di Palermo in merito all’attribuzione del corretto numero di ore di sostegno per alunni disabili, che riconosce la lesione del diritto all’istruzione e all’inclusione di altrettanti alunni disabili. A darne notizia è l’Anief, che ha seguito la vicenda riguardante 7 alunni disabili.

Le sentenze

La vicenda palermitana è nata dal momento in cui è stato negato dal Ministero dell’Istruzione il corretto supporto didattico a 7 alunni diversamente abili, richiesto dal Gruppo di Lavoro e riportato nel PEI e nel PED.
Il Tribunale siciliano, quindi, mette a fuoco come risulti “esistente il requisito del periculum in mora, che fonda la necessità di provvedere inaudita altera parte in attesa dell’instaurazione del pieno contraddittorio nell’ambito del giudizio di merito, parimenti incardinato con il deposito del ricorso per giudizio sommario ex art. 702bis c.p.c., giacché l’anno scolastico è già in corso e, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio del minore, è necessario intervenire tempestivamente rimuovendo il pregiudizio con attribuzione fin da subito di un insegnante di sostegno per il numero massimo di ore previsto, giacché l’attesa dei tempi del giudizio di merito, potrebbe determinare una definitiva compromissione di tutti gli obiettivi indicati nel PEI e nel PED”.
In poche parole, il giudice esorta a risolvera la questione in tempi brevi, attribuendo agli alunni in questione un docente di sostegno per il monte orario previsto, per non intaccare gli obiettivi del PEI e del PED.
Inoltre, il Tribunale “ordina all’Amministrazione scolastica convenuta la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attribuzione in favore dell’alunno Omissis di un insegnante di sostegno nel rapporto 1/1”, punto non trascurabile, dato che spesso, tali indicazioni vengono disattese e  nonostante la chiara raccomandazione del gruppo G.L.O.H.(Gruppo di lavoro operativo per l’handicap).

Soddisfatto Marcello Pacifico dell’Anief: “Abbiamo ancora una volta dimostrato che ignorare le indicazioni provenienti dai gruppi multidisciplinari e riportate nel PEI costituisce atto lesivo del diritto allo studio e all’integrazione scolastica del minore e concretizza una vera e propria condotta discriminatoria. Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire a dare serenità ad altre sette famiglie che ora potranno far affrontare ai propri figli le attività didattiche con il corretto apporto del docente di sostegno. Con la rappresentatività contiamo di superare questa problematica e poter vedere finalmente rispettato il diritto di tutti gli alunni a frequentare la scuola pubblica con il dovuto supporto”.

Il percorso da seguire per l’assegnazione delle ore di sostegno

Prendendo come riferimento l’art. 4. del D.P.C.M. n. 185 del 2006, ripreso a sua volta dai giudici del TAR di Catania per la mancata attribuzione delle ore di sostegno ad alunni disabili non gravi, ricostruiscono il procedimento corretto per assegnare le ore di sostegno in modo corretto:

Il procedimento si articola, dunque, nel modo seguente:

a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all’interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi procedimentali previste dall’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992;

b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici;

c) gli Uffici scolastici, a seguito dell’acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi (è questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli alunni non siano più iscritti presso un dato istituto, perché trasferitisi altrove);

d) il dirigente scolastico – tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici – deve attribuire a ciascun disabile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare;

e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni disabili si devono concludere con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformità alle risultanze del G.L.O.H.

Va pertanto considerato condivisibile l’orientamento dei Tribunali amministrativi regionali per il quale è fondata la pretesa dei genitori a vedere attribuite ai propri figli disabili le ore di sostegno nella misura determinata dai G.L.O.H.

Di conseguenza, proprio per tale ragione i dirigenti scolastici, i quali ovviamente devono evitare di emanare atti illegittimi, devono essi stessi disporre l’attribuzione delle ore nella medesima misura, anche quando gli Uffici scolastici non abbiano assegnato le risorse indispensabili.

Fabrizio De Angelis

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