Categorie: Personale

Sostituzione docenti assenti: dividere gli alunni in gruppi da inserire in altre classi?

 

L’abitudine di frazionare la classe in cui l’insegnante è assente, distribuendo gli alunni in altre classi in sostanza è illegittima, perché crea confusione per la mancanza di posti a sedere, impedisce il normale svolgimento delle lezioni e lede il diritto allo studio degli studenti stessi.

Inoltre ci sono problemi strettamente legati alle norme di sicurezza. Infatti, secondo la normativa vigente, in ogni aula dovrebbero essere garantiti 1,80 metri quadri netti per persona nelle scuole dall’infanzia alle medie e 1,96 metri quadri, sempre netti, nelle scuole superiori. A tal proposito si ricorda che ai fini della funzionalità didattica e dell’agibilità delle aule “…per ogni persona (docente, alunno) presente in una aula, deve essere garantita un’area netta di 1,80 metri quadri nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e 1.96 metri quadri nella secondaria di II grado oltre ad una altezza minima di 3 mt “(D.M. 18 dicembre 1975. Si ricorda inoltre che ai fini della sicurezza anti-incendio, in una aula “..il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula…” (art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”).

La stessa normativa prevede però che tale limite possa essere superato, a condizione che:

– “..le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell’esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 ( art. 5.6 del D.M. 26 agosto 1992 e Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile – Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi);

– ci sia una ”..apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività..(D.S. e/o l’Ente, Comune o Provincia, proprietario dei locali) che indichi il numero di persone effettivamente presente nell’aula (sempre art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992);

– ci sia un “..modesto incremento numerico..” (non meglio quantificato) rispetto al limite di 26 (parere Prot. n. .P480/4122 sott.32 del 6/5/2008 del Ministero dell’Interno – Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi).

 

Aldo Domenico Ficara

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