Sostituzione docenti temporaneamente assenti. No allo sdoppiamento delle classi
Continuano a pervenire nelle sedi Sab segnalazioni e richieste d’intervento, in merito al diffuso fenomeno, in quasi tutte le scuole della regione Calabria e non solo, riguardante lo sdoppiamento delle classi, con la ridistribuzione degli alunni in altre classi, in presenza di docenti assenti, nonostante reiterate proteste, atti di rimostranza ecc.., da parte dei docenti coinvolti.
Inoltre, in alcune istituzioni scolastiche, addirittura, i dirigenti fanno circolare disposizioni prive di firma sui criteri da utilizzare per la sostituzione degli insegnanti assenti, coinvolgendo anche docenti in compresenza, di religione cattolica e di sostegno, obbligando i responsabili di plesso a darne attuazione.
Quanto sopra evidenziato, non trova riscontro né nel contratto di lavoro vigente, né in normativa ministeriale che, di volta in volta, si è espressa in modo autorevole in senso contrario a quanto sopra evidenziato, per cui il Sab, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, ha già richiesto autorevole intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria al fine di far cessare tali illegittimità.
Nel merito, inoltre, vi sono determinazioni di altri UU.SS.RR., Puglia, Lombardia, Basilicata, ecc.., in particolare, quest’ultimo, con nota prot. n. 7934 del 22/11/2010, nel far riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8/11/2010, così dispone: “Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del Ccnl dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclasse e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.”
Quasi mai viene rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 riguardo i parametri di agibilità e igienico-sanitari delle scuole, in caso di assenza del personale docente: è consuetudine l’accorpamento delle classi.
È illegittimo, dopo, l’utilizzo dell’insegnante di sostegno o di religione cattolica su disposizione del dirigente scolastico; prassi “anomala” (vietata da circolari ministeriali, territoriali e dall’art.13 comma 6 della L. 104/92) che comporta, per il personale docente, l’assunzione di responsabilità penali e patrimoniali non previste, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi alunni pregiudicandone il diritto allo studio.
In particolare per l’insegnamento della religione cattolica, dove spesso l’ora è collocata o alla prima o all’ultima, facendo cosi entrare dopo o uscire prima chi non si è avvalso di tale insegnamento, contravvenendo alle disposizioni Miur, non ultima la C.M. n. 18 del 4/7/2013 prot. n. 1587 la quale ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla normativa contrattuale e retributiva.
La nota Mef n. 26482 del 7/3/2011 prevede che, le attività alternative “costituiscono un servizio strutturale obbligatorio”. Le scuole hanno l’obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica.
Non potranno essere ritenute lecite alcune soluzioni come: – inserimento degli alunni in altre classi.