Lo scorso 5 luglio il Ministero ha annunciato la firma di un decreto che definisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole.
Il provvedimento, preceduto dal confronto sindacale, dà attuazione al CCNL di comparto per il triennio 2019-2021, che prevede la sostituzione qualora nel corso dell’incarico triennale il titolare sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.
Il decreto è il n. 132 del 4 luglio 2024 e tiene conto del nuovo ordinamento professionale del personale A.T.A. introdotto dal CCNL 18 gennaio 2024, nonché dell’articolo 57, comma 3, dello stesso Contratto.
La suddetta disposizione, in particolare, così prevede:
“Qualora nella vigenza dell’incarico triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo
continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale:
a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli,
soggetti e materie di relazioni sindacali);
b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA“.