Il provvedimento consente di mettere fine ai disservizi che si sono venuti a creare a seguito del trasferimento del personale ATA dagli Enti locali allo Stato. La normativa vigente infatti prevede che, in caso di assenze per periodi inferiori a 30 giorni, il capo d’istituto non possa procedere alla sostituzione temporanea del dipendente. Se questa cosa in ambiti dove sono presenti più impiegati crea problemi ravvisabili in semplici disservizi, quando il dipendente ATA è unico si traduce in un vero e proprio black out, con totale interruzione del servizio. Il Ministero, pertanto, è dovuto intervenire sanando la questione con l’introduzione di una deroga alla norma generale.
Questo il testo del documento:
“Viene segnalato lo stato di difficoltà in cui versano alcune istituzioni scolastiche nelle quali, a seguito di trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato, esiste un unico operatore in servizio, che, assentandosi legittimamente, non potrebbe essere sostituito per assenza di durata inferiore a 30 giorni, ai sensi dell’art. 19 dell’O.M. n. 59/94 come risulta sostituito dall’O.M. 325/94. La disposizione predetta non può essere applicata nel caso sopra indicato, in quanto il mancato conferimento di supplenza determinerebbe una interruzione di pubblico servizio. Pertanto, in presenza di figura unica in servizio nella istituzione, si provvede comunque, per stato di necessità, alla immediata sostituzione in caso di assenza”.
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