A seguito della recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell’ipotesi di accordo del luglio scorso e della successiva certificazione, in data 26 febbraio 2007, da parte della Corte dei Conti, l’Aran e le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals-Confsal il 2 marzo hanno sottoscritto definitivamente la sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 43 del Ccnl del comparto Scuola.
In particolare, vengono disapplicati l’art. 7, commi dal 5 al 7, e l’art. 10, comma 5, del D.l.vo n. 59/2004. Nell’accordo si precisa che nulla è innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dagli articoli 24 (funzione docente), 25 (profilo professionale) e 26 (attività d’insegnamento) del vigente Ccnl Scuola e per quanto concerne l’organizzazione delle attività educative e didattiche che rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Non si applicano, quindi, i commi dell’articolo 7, per la scuola primaria, e dell’articolo 10, per quella secondaria di primo grado, del decreto legislativo n. 59/2004 relativi al tutor.
Sono anche disapplicati l’art. 8, comma 3, e l’art. 11, comma 7, del suddetto decreto: di conseguenza, la mobilità di tutto il personale scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale, secondo la disciplina prevista dall’art. 4, comma 2, del Ccnl del 24 luglio 2003.
Disapplicata, inoltre, la parte del decreto che prevedeva che le materie opzionali fossero affidate anche a personale esterno all’insegnamento con contratti di prestazione d’opera.
Sul tema degli anticipi nella scuola dell’infanzia si precisa che “non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all’introduzione ‘di nuove professionalità e modalità organizzative’ di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, tutte condizioni necessarie per l’attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perché il tema venga affrontato in sede di sequenza contrattuale”.
Sottolineando la “definitiva abolizione del tutor morattiano”, la Flc Cgil esprime grande soddisfazione: “per maggiore chiarezza si sono quindi riconfermati, mediante una procedura ricognitiva, gli articoli del contratto in vigore relativi a profilo e funzione docente nonché quello sull’orario di lavoro e le prerogative dell’autonomia che il decreto 59/04 aveva tentato di forzare”.
“Il contratto – evidenzia la Flc Cgil – si conferma quindi come lo strumento forte per la rappresentanza dei diritti collegati all’espressione della professionalità docente. Un contributo di chiarezza e di forza per la progettazione didattica delle scuole autonome in direzione della collegialità e corresponsabilità delle scelte educative”.